Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1974, n. 329, e' sostituito dal seguente:
"Il malto d'orzo puo' essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, fino alla percentuale massima del 40 per cento calcolata sul peso complessivo del cereale impiegato".
Art. 2
1. L'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. La denominazione 'birra' o 'birra normale' e' riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a undici.
2. La denominazione 'birra speciale' e' riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a tredici.
3. La denominazione 'birra doppio malto' e' riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a quindici.
4. La denominazione 'birra analcolica' e' riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a tre e non superiore a otto".
Art. 3
1. L'articolo 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. La birra non deve essere affetta da malattie anche incipienti e non deve contenere sostanze tossiche o comunque nocive".
Art. 4
1. L'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Le caratteristiche analitiche e gli altri requisiti dei diversi tipi di birra, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 6, saranno stabiliti con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
Art. 5
1. L'ultimo comma dell'articolo 10 nonche' gli articoli 16, 17 e 18 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, sono abrogati.
Art. 6
1. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 luglio 1974, n. 329, e' sostituito dal seguente:
"I tubi di raccordo impiegati nei predetti apparecchi a pressione devono essere corrispondenti, dal punto di vista igienico-sanitario, alle vigenti disposizioni ed il loro uso deve essere limitato allo stretto necessario".
Art. 7
1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'articolo 3 della legge 16 luglio 1974, n. 329, e' abrogato.
2. Al medesimo articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'articolo 3 della legge 16 luglio 1974, n. 329, e' aggiunto in fine il seguente comma:
"Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', possono essere modificate, in attuazione di disposizioni comunitarie, le norme del presente articolo".
Art. 8
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 aprile 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI