Norme per l'attuazione del referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sara' eletto nel 1989
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai fini del contemporaneo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo e del referendum di indirizzo sul conferimento al Parlamento stesso di un mandato costituente, si applicano, per la compilazione e distribuzione dei certificati elettorali nonche' per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione, le norme del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, relative agli elettori residenti nel territorio dei Paesi membri della Comunita' europea.
Art. 2
1. Le schede del referendum hanno le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle P e Q allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70.
2. Sulla parte esterna delle schede da inviare agli elettori italiani residenti nel territorio dei Paesi membri della Comunita' europea e' soppressa l'indicazione della provincia.
Art. 3
1. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo l'apposizione del bollo sulle schede e terminano alle ore 22 del giorno stabilito per la votazione.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, dopo che gli elettori hanno votato, procede, per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; quindi, da' inizio alle operazioni di scrutinio per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, secondo le modalita' ed i termini previsti dagli articoli 16 e 36, undicesimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.
3. Lo scrutinio delle schede votate per il referendum viene effettuato di seguito allo scrutinio per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo.
Art. 4
1. I plichi contenenti gli atti relativi al referendum formati nelle sezioni istituite nei Paesi della Comunita' europea devono essere inviati, dai capi degli uffici consolari, all'Ufficio centrale per il referendum.
Art. 5
1. L'Ufficio centrale per il referendum, sulla base dei verbali di tutti gli uffici provinciali e di quelli inviati dagli uffici consolari a termini dell'articolo 4, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati per le sezioni istituite a norma dell'articolo 30 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, compie le operazioni previste dall'articolo 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, intendendosi sostituita alla proclamazione dei risultati la comunicazione a ciascuna delle due Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri dei voti riportati dal quesito proposto.
Art. 6
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e nella legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni.
Art. 7
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 aprile 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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