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Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 3 Latte pastorizzato

1. Viene definito "latte pastorizzato" il latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, e che presenti al consumo:

  1. a) prova della fosfatasi alcalina negativa;

  2. b) un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore all'11 per cento delle proteine totali.

Art. 4 Latte fresco pastorizzato

1. Viene definito "latte fresco pastorizzato" il latte che perviene crudo allo stabilimento di confezionamento e che, ivi sottoposto a un solo trattamento termico entro 48 ore dalla mungitura, presenti al consumo:

  1. a) prova della fosfatasi alcalina negativa;

  2. b) un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 14 per cento delle proteine totali;

  3. c) prova della perossidasi positiva.

2. Il "latte fresco pastorizzato" puo' essere definito "latte fresco pastorizzato di alta qualita'" qualora venga ottenuto da latte crudo proveniente direttamente dalle stalle ovvero da centri di raccolta cooperativi o consortili, avente le caratteristiche igieniche e di composizione stabilite, con particolare riferimento al contenuto di proteine, di grasso, di carica batterica totale e di numero di cellule somatiche, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e presenti al consumo un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 15,50 per cento delle proteine totali.

3. Fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il "latte fresco pastorizzato" potra' presentare prova della perossidasi negativa e un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 12 per cento delle proteine totali.

Art. 5 Disposizioni comuni al latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione

1. I metodi di analisi ed eventuali altri esami di controllo, le tolleranze e i criteri di giudizio dei relativi risultati, in relazione ai vari tipi di latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, sono stabiliti ed aggiornati con appositi decreti del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. Il contenuto in sieroproteine solubili non denaturate di cui ai precedenti articoli 3 e 4 puo' essere elevato con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione all'evoluzione della produzione e all'andamento dei consumi.

3. La denominazione del tipo di latte, cosi' come definita agli articoli 3 e 4, deve figurare per intero e nello stesso campo visivo del contenitore, sul quale deve anche essere riportato il termine di conservazione con la menzione "da consumarsi entro" seguita dalla data riferita al giorno, al mese e all'anno. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 231.

4. Per le indicazioni da riportare sui contenitori si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

5. Per la conservazione durante il trasporto dei vari tipi di latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Presso l'esercizio di vendita la temperatura di conservazione del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione deve essere compresa tra + 1 e + 6 gradi centigradi.

Art. 6 Trattamento di sterilizzazione

1. Il latte sottoposto a trattamento di sterilizzazione viene definito:

  1. a) "latte sterilizzato a lunga conservazione" quando ha subi'to un trattamento termico finale di sterilizzazione in contenitore sigillato. Esso deve riportare sul contenitore il termine di conservazione, indicato con la menzione "da consumarsi preferibilmente entro", seguito dalla data riferita al giorno, al mese e all'anno ...;

  2. b) "latte UHT a lunga conservazione" trattato a ultra alta temperatura, quando ha subi'to un trattamento termico di sterilizzazione in flusso continuo seguito dal confezionamento asettico che ne consente una conservazione prolungata nel tempo. Il termine di conservazione va indicato sul contenitore con la medesima menzione prevista alla lettera precedente ....

2. La denominazione dei tipi di latte sottoposto a trattamento di sterilizzazione, cosi' come definiti ai sensi del precedente comma 1, nonche' i termini di conservazione, devono figurare per intero nello stesso campo visivo del contenitore.

3. I metodi di analisi o eventuali altri esami di controllo, le tolleranze e i criteri di giudizio dei relativi risultati, in riferimento ai tipi di latte di cui al precedente comma 1, sono stabiliti ed aggiornati con appositi decreti del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7 Norme per il commercio

1. La vendita del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione deve avvenire in esercizi autorizzati alla vendita in base alle disposizioni vigenti o in esercizi specializzati per la vendita del latte ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375.

Art. 8 S a n z i o n i

1. Fatte salve le sanzioni previste nel caso che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni previste dalla presente legge e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

Art. 9 Norma transitoria

1. I prodotti ottenuti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati nel rispetto della normativa precedente sino alla rispettiva data di scadenza dei termini di conservazione.

2. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI