Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, nonche' nuova disciplina sulla nautica da diporto
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate e per quelle costruite in serie la dichiarazione di costruzione e' facoltativa".
Art. 2
1. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, e' sostituito dal seguente:
"Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un responsabile delle costruzioni che sia in possesso dei requisiti previsti dai commi primo e secondo per le relative progettazioni o sia riconosciuto esperto dalla competente autorita' marittima o della navigazione interna, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto emanato dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti".
Art. 3
1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, e' sostituito dal seguente:
"Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti, nonche' dagli uffici della motorizzazione civile".
Art. 4
1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, e' sostituito dai seguenti:
"Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprieta' nei registri di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previste dalla legislazione dello Stato stesso o possono nominare un proprio rappresentante, che abbia il domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta.
Nel caso che il rappresentante scelto sia straniero, deve trattarsi di persona regolarmente soggiornante in Italia".
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171
Art. 6
1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, e' sostituito dal seguente:
"La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione, di cui alla lettera a), primo comma, e' rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti nonche' dagli uffici della motorizzazione civile".
2. Il quinto comma dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, e' sostituito dal seguente:
"La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione, di cui alla lettera b), primo comma, e' rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti".
Art. 7
1. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, e' sostituito dal seguente:
"La licenza di cui al primo comma dell'articolo 8 e' rinnovata in caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio d'iscrizione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da diporto".
Art. 8
1. Il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, sono sostituiti dai seguenti:
"La prima visita periodica per le navi e le imbarcazioni abilitate alla navigazione oltre le sei miglia e' effettuata dopo otto anni dall'iscrizione; per le imbarcazioni non abilitate alla navigazione oltre le sei miglia e' effettuata invece dieci anni dopo l'iscrizione. Per entrambi i tipi di unita' le successive visite periodiche sono effettuate ogni cinque anni.
Le visite occasionali sono effettuate quando, a seguito di danni subiti dall'imbarcazione o nave da diporto, o per mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilita' o di sicurezza.
Ricorrendo le circostanze indicate nel quarto comma, il proprietario ha l'obbligo di chiedere l'effettuazione delle visite periodiche o di quelle occasionali all'autorita' marittima o della navigazione interna presso cui l'unita' e' iscritta o a quella nella cui giurisdizione essa si trova".
Art. 9
1. Il quarto comma dell'articolo 44 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e' sostituito dal seguente:
"Per le operazioni che richiedono l'intervento del Registro italiano navale, secondo le norme vigenti, le tariffe per l'intervento dello stesso sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile. Tali spese sono a carico degli interessati.
Per le operazioni previste dalla tabella allegata alla presente legge, i tributi in essa stabiliti sono ridotti della meta' se e' richiesto l'intervento del Registro italiano navale".
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171
Art. 11
1. L'articolo 15 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni e dei natanti da diporto, cosi' come definiti all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' rispettivamente stabilita nella misura del 19 e del 9 per cento".