diritto.io

Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonche' sulla durata in carica del Comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 9

1. A decorrere dal 1 gennaio 1992 la carica di Comandante in seconda della Guardia di finanza e' ricoperta per un periodo massimo di due anni. L'ufficiale generale che alla scadenza dei due anni non sia cessato dal servizio permanente effettivo per effetto delle norme in vigore o perche' abbia raggiunto i limiti di eta', e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri.3

Art. 10

1. Gli organici dei sottufficiali e degli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza sono stabiliti come segue:

  1. a) sottufficiali n. 23.631;

  2. b) appuntati e finanzieri n. 37.300.

2. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data del 1› gennaio 1988 saranno realizzati in cinque anni, a decorrere dal 1› gennaio 1989, secondo le progressioni indicate nella tabella 5 allegata alla presente legge.