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Norme per il trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, degli alloggi costruiti dallo Stato in S. Francesco di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Gli alloggi costruiti dallo Stato nel territorio di San Francesco del comune di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928 ed intestati in catasto al demanio dello Stato (ramo lavori pubblici) sono ceduti
in proprieta', a titolo gratuito, a coloro che ne ebbero formale assegnazione, ancorche' provvisoria.

2. All'assegnatario e' equiparato l'eventuale subentrante per legittimo titolo.

Art. 2

1. Le domande per ottenere la cessione in proprieta' degli alloggi di cui all'articolo 1, corredate o dell'atto di assegnazione o dell'atto di acquisto o comunque di un certificato attestante l'iscrizione catastale dell'interessato nel periodo fra il 1956 ed il 1975, debbono essere presentate all'intendente di finanza di Pordenone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Esaminate le domande e la relativa documentazione, l'intendente di finanza stipula l'atto di cessione di ogni unita' immobiliare in favore di ciascun avente diritto.

3. Gli atti diretti ed accessori relativi all'acquisto degli alloggi sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 maggio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI