Trasferimento della "Cinta magistrale" della citta' di Verona all'amministrazione comunale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Amministrazione finanziaria e' autorizzata a trasferire al comune di Verona gli immobili demaniali costituenti la "Cinta magistrale" della citta', di cui alla allegata planimetria.
Art. 2
1. Gli immobili di cui all'articolo 1 entreranno a far parte dei beni demaniali del comune di Verona e manterranno i vincoli storico-artistici e monumentali esistenti.
Art. 3
1. I beni oggetto del presente trasferimento saranno destinati ad uso pubblico, sociale e culturale.
Art. 4
1. I vincoli di cui agli articoli 2 e 3 non potranno essere mutati ne' gli immobili acquisiti potranno essere utilizzati a fini di lucro.
Art. 5
1. Resta ferma la necessita' del nulla osta della soprintendenza competente sui singoli progetti di intervento sugli immobili di cui all'articolo 1 ai sensi delle disposizioni vigenti ed in particolare in conformita' alla legge 1 giugno 1939, n. 1089.
Art. 6
1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere prestiti al comune di Verona per il riassetto edilizio urbanistico e per la salvaguardia degli immobili costituenti la "Cinta magistrale" della citta' di Verona e delle loro caratteristiche storiche, artistiche, monumentali e turistiche.
Art. 7
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvede il comune di Verona utilizzando le disponibilita' finanziarie del proprio bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 maggio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI