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Norme per la cessione a titolo oneroso al comune di Alessandria del compendio gia' adibito a caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Amministrazione finanziaria e' autorizzata a cedere al comune di Alessandria, a titolo oneroso ed al prezzo che verra' determinato dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio al momento della cessione, gli immobili gia' adibiti a caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare).

Art. 2

1. Gli immobili ceduti devono dal comune essere destinati, anche mediante ristrutturazione o demolizione di parte di essi, alla realizzazione di strutture sociali.

Art. 3

1. L'atto di cessione, da approvare con decreto del Ministro delle finanze, deve essere stipulato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 agosto 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI