Disciplina del credito peschereccio di esercizio
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 3
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 .
2. Le aziende danneggiate da avversita' atmosferiche o da pubbliche calamita' per il ripristino dell'attivita' produttiva possono ottenere i benefici previsti dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 .
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 .
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 .
5. All'articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il n. 8) e' aggiunto il seguente:
"9) credito peschereccio di esercizio;".
6. All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole "e 8) dell'articolo 16" sono sostituite dalle seguenti ", 8) e 9) dell'articolo 16".
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 6
1. Il numero 9) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente:
"9) altre iniziative collegate all'applicazione dei regolamenti emanati dalla Comunita' economica europea in materia di pesca marittima, nonche' allo sviluppo delle attivita' di pesca ritenute meritevoli di incentivazione ed inserite nel piano nazionale di cui al precedente articolo 1".
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 .
Art. 7
1. Ai fini degli obiettivi previsti dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, i prestiti previsti dalla presente legge possono essere assistiti, in tutto o in parte, anche successivamente al loro perfezionamento, da un concorso pubblico nel pagamento degli interessi. Nel caso in cui l'ammissione all'agevolazione avvenisse successivamente al perfezionamento dell'operazione il contributo sara' erogato agli interessati tramite l'istituto finanziatore e sara' comprensivo degli oneri sostenuti nel periodo precedente con gli stessi tassi di riferimento di cui al seguente comma 2.
2. I tassi di riferimento per le operazioni agevolate di prestito di cui alla presente legge sono fissati con decreto del Ministro del tesoro. I tassi minimi per le operazioni agevolate di prestito sono pari al 40 per cento del tasso di riferimento. Per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno il tasso minimo e' del 30 per cento di quello di riferimento.
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 9
1. I beni oggetto dei prestiti previsti dalla presente legge, quando fruenti di contributo pubblico nel pagamento degli interessi, non possono essere distolti dalla loro destinazione per l'intera durata del finanziamento e possono essere alienati solo dopo preventivo benestare dell'ente erogatore del contributo, nonche' delle aziende o istituti di credito. La inosservanza degli obblighi suddetti comporta la revoca delle agevolazioni creditizie concesse con conseguente obbligo del beneficiario di rimborsare l'intero ammontare del finanziamento entro tre mesi, oltre ad una penale, fissata nella misura del doppio del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, calcolata sul finanziamento medesimo.
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 3851
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 3851