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Norme in materia di collaborazione tra lo Stato e l'Istituto dell'Enciclopedia italiana per la realizzazione di iniziative culturali in Italia ed all'estero

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di garantire all'Amministrazione dello Stato e alle istituzioni culturali italiane all'estero, ivi compresi gli istituti di cultura e le scuole, l'utilizzo di attrezzature tecnologiche, competenze specialistiche e metodologie di lavoro culturale, necessarie alla realizzazione di studi, ricerche, testi e programmi multimediali per l'insegnamento della lingua e della cultura italiane all'estero, per la promozione della conoscenza del patrimonio culturale e artistico del Paese, per esigenze di aggiornamento qualificato e di didattica avanzata, e' corrisposto all'Istituto della Enciclopedia italiana un contributo di lire 3.000 milioni.

Art. 2

1. L'individuazione degli interventi e dei programmi di cui all'articolo 1 e' demandata a un comitato composto da undici membri, del quale fanno parte, oltre al direttore generale dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, due del Ministero per i beni culturali e ambientali, due del Ministero degli affari esteri, due del Ministero della pubblica istruzione e due del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno e stabilisce periodicamente le iniziative da realizzare in relazione ad esigenze urgenti o di preminente interesse per le Amministrazioni di cui al comma 1.

Art. 3

1. L'Istituto della Enciclopedia italiana realizza i piani approvati dal comitato di cui all'articolo 2, sotto la sua diretta responsabilita' scientifica e culturale. Con le modalita' fissate dal proprio statuto, l'Istituto provvede alla gestione amministrativa del contributo di cui all'articolo 1.

2. L'Istituto della Enciclopedia italiana presenta annualmente al comitato di cui all'articolo 2 una relazione sull'attivita' svolta e, dopo l'approvazione del comitato, provvede ad inoltrarla, con il relativo conto consuntivo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri interessati. La relazione e' altresi' trasmessa al Parlamento.

Art. 4

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento iscritto alla voce: "Provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI