Modifiche alla legge 2 dicembre 1951, n. 1571, relativa all'esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, e' aggiunto il seguente:
"L'esenzione dal pagamento del canone di cui al precedente comma e' estesa alle scuole materne statali e non statali autorizzate, nonche' alle scuole materne gestite da enti pubblici anche territoriali, ed alle scuole d'istruzione secondaria ed artistica legalmente riconosciute".
Art. 2
1. Alle minori entrate per l'erario derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 90 milioni annui a decorrere dal 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1431 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario e del corrispondente capitolo per gli anni successivi. A tale capitolo si applicano conseguentemente le disposizioni contenute all'articolo 11- ter, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI