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Adeguamento dell'assegno di confine di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 966, alle nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale, compreso quello delle amministrazioni autonome

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Al personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia e Svizzera), oltre allo stipendio ed agli assegni o indennita' di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, e' attribuito, dal 1› gennaio 1989, un assegno di confine, secondo le misure mensili in valuta estera locale, da maggiorare del 100 per cento, indicate, per ciascuno dei predetti Stati esteri, per fasce di livelli o categorie e per carriera dirigenziale, nonche' per anzianita' in detti livelli, o categorie o carriera dirigenziale, nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 2

1. L'assegno di confine non ha natura retributiva essendo destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e puo' essere maggiorato o ridotto, dopo ogni biennio, con decreto del Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita della localita' di confine dello Stato estero sede di servizio.

2. Le variazioni di cui al comma 1, introdotte in misura uguale per tutti, sono calcolate sull'assegno base di confine corrispondente, per ciascuno Stato estero, alla misura iniziale della terza fascia, quale risulta dalle tabelle A e B allegate alla presente legge aggiornate con il costo della vita rilevato alla fine del biennio precedente.

Art. 3

1. Il personale gia' in servizio nelle zone estere di confine conserva ad personam l'assegno in godimento, qualora dovesse risultare di importo superiore a quello previsto dalla presente legge, fino a quando l'acquisizione di anzianita' non faccia conseguire una misura superiore della fascia di appartenenza o di quelle successive.

2. L'assegno ad personam, di cui all'articolo 3 della legge 20 dicembre 1977, n. 966, non puo' essere piu' corrisposto con il cessare delle condizioni che hanno a suo tempo determinato l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia e, per la parte che attiene agli aumenti periodici di stipendio, il medesimo e' riassorbito in fase di prima applicazione della presente legge, fino all'importo massimo pari all'eventuale differenza fra la nuova misura dell'assegno di confine spettante e quella in godimento al 31 dicembre 1988.

3. L'eventuale ulteriore assorbimento dell'assegno ad personam sara' operato con le modalita' di cui al comma 1.

Art. 4

1. L'assegno di confine di cui all'articolo 1 e' ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di disponibilita', sanzione disciplinare o altra posizione di stato che preveda riduzione dello stipendio, con esclusione dell'aspettativa per motivi di salute, che non importi la perdita della residenza all'estero, ed e' sospeso per tutti i casi di sospensione dello stipendio.

Art. 5

1. Le anzianita' previste dalle tabelle allegate alla presente legge devono intendersi come anzianita' di livello, categoria o carriera di appartenenza.

2. Il personale che accede ad un livello o categoria superiore appartenente alla stessa fascia conserva, ai fini della determinazione della misura dell'assegno spettante, l'anzianita' maturata nella posizione funzionale immediatamente precedente.

3. Qualora la misura dell'assegno, per effetto di passaggi di livello o categoria, appartenenti a fasce differenti, dovesse risultare inferiore a quella in godimento, quest'ultima misura e' conservata ad personam e la differenza sara' riassorbita secondo le modalita' previste dal comma 1 dell'articolo 3.

4. A tale ultimo fine l'anzianita' acquisita nelle posizioni funzionali della fascia immediatamente inferiore e' valutata al 50 per cento.

Art. 6

1. In fase di prima applicazione, si terra' conto, ai fini dell'attribuzione delle misure dell'assegno di confine di cui alle tabelle A e B, dell'anzianita' di livello o categoria valutata ai fini della determinazione del salario di anzianita' al 31 dicembre 1988 secondo i criteri di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, introdotto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

2. Per il personale dirigente e per quello del ruolo ad esaurimento le predette misure sono attribuite in relazione all'anzianita' per classi e scatti di stipendio, posseduta alla suindicata data del 31 dicembre 1988.

Art. 7

1. Le misure dell'assegno di confine, indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, contengono le variazioni del costo della vita rilevato a tutto il 31 dicembre 1987.

2. Le variazioni dell'assegno di confine attribuite con decorrenza 1› gennaio 1988, ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1977, n. 966, vanno recuperate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le variazioni del costo della vita relative all'anno 1988 sono considerate, ai fini della maggiorazione dell'assegno di confine, alla fine del biennio 1989-1990 ed attribuite con decorrenza 1› gennaio 1991, in applicazione dell'articolo 2.

Art. 9

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 ed in lire 1.050 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Modifiche alla legge n. 966 del 1977 in materia di assegno di confine".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI