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Finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare in attuazione dell'accordo con la Jugoslavia contro l'inquinamento del mare Adriatico

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 600 milioni annui per gli esercizi finanziari dal 1989 al 1992 per il finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare sull'Adriatico in attuazione dell'accordo italo-jugoslavo sulla collaborazione per la salvaguardia dagli inquinamenti delle acque del mar Adriatico e delle zone costiere, firmato a Belgrado il 14 febbraio 1974 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 992.

Art. 2

1. L'esecuzione delle ricerche e degli studi di cui all'articolo 1 puo' essere affidata, mediante apposite convenzioni, anche a soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato. Dette convenzioni sono stipulate ed approvate dal Ministero degli affari esteri, d'intesa, a seconda dei casi, con i Ministeri della marina mercantile, dell'ambiente e con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 600 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti connessi alla partecipazione italiana ad iniziative di collaborazione internazionale", e, quanto a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI