Accettazione degli emendamenti all'atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni, adottati a Ginevra nella 55a sessione del Consiglio del Comitato stesso, con la risoluzione n. 724 del 20 maggio 1987
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti all'Atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni, adottati a Ginevra nella cinquantacinquesima sessione del Consiglio del Comitato stesso, con la risoluzione n. 724 del 20 maggio 1987.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione E' data agli emendamenti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 dell'Atto costitutivo stesso.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addI' 30 dicembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI