diritto.io

Equipollenza della laurea in economia marittima e dei trasporti e della laurea in commercio internazionale e mercati valutari a quella in economia e commercio

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La laurea in economia marittima e dei trasporti e la laurea in commercio internazionale e mercati valutari, rilasciate dalla facolta' di economia dei trasporti e del commercio internazionale dell'Istituto universitario navale di Napoli, sono dichiarate, a tutti gli effetti, equipollenti alla laurea in economia e commercio.

Art. 2

1. L'equipollenza della laurea in scienze economico-marittime con quella in economia e commercio, di cui alla legge 1› febbraio 1960, n. 67, e' dichiarata a tutti gli effetti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI