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Norme concernenti il personale sanitario incaricato provvisorio degli istituti e servizi penitenziari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I medici, i farmacisti ed i veterinari assunti in via provvisoria per coprire i posti vacanti degli organici di cui alle tabelle A e D allegate alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato effettivo servizio senza demerito per almeno sei mesi negli istituti e servizi penitenziari, sono nominati, a domanda, medici, farmacisti e veterinari incaricati, nei limiti dei posti stabiliti dagli attuali organici.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata dagli interessati al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La nomina e' subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti ed alla valutazione dei titoli ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, da parte della commissione di cui all'articolo 9 della stessa legge.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 marzo 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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