Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Autorizzazione di spesa
1. Al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, e' destinata, nel sessennio 1989-1994, la complessiva somma di lire 2.400 miliardi, in ragione di lire 240 miliardi per il 1989, di lire 255 miliardi per l'anno 1990, di lire 430 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, di lire 530 miliardi per l'ano 1993 e di lire 515 miliardi per l'anno 1994.
2. Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' istituito apposito capitolo denominato "Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987", al quale affluiscono, oltre alle somme di cui al presente articolo, al netto delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 9, comma 4, e 13, commi 1 e 4, quelle destinate dalla Comunita' economica europea quali contributi alla ricostruzione della Valtellina ove dalla Comunita' stessa non specificamente destinate.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Art. 2 Procedure
1. Gli interventi per la difesa del suolo e per la ricostruzione e lo sviluppo di cui rispettivamente agli articoli 3 e 5 nonche' il riparto delle risorse disponibili ai fini della presente legge e con priorita' per gli interventi di riassetto idrogeologico sono approvati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. La regione Lombardia, sentiti gli enti locali interessati:
a) individua e propone all'autorita' di bacino, nell'ambito di interventi urgenti di cui alla lettera c) dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, quelli aventi carattere di assoluta urgenza;
b) formula proposte all'autorita' di bacino relativamente agli stralci di cui all'articolo 3;
c) elabora la proposta di piano di cui all'articolo 5.
3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilita' finanziarie. La regione Lombardia e' tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'assetto del piano aggiornato .
Art. 3 Difesa del suolo e delle acque
1. In attuazione dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, l'autorita' di bacino del Po predispone lo schema previsionale e programmatico individuando gli stralci che riguardano i bacini idrografici dell'Adda-Mera-Lago di Como, dello Spol, del Reno di Lei, del Brembo e dell'Oglio, assicurando il conseguimento delle finalita' previste dall'articolo 3 della medesima legge e in particolare dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del predetto articolo, attribuendo adeguate risorse per interventi di manutenzione preventiva nel territorio montano, la salvaguardia a fini idropotabili delle acque del lago di Como, la regolazione automatizzata delle acque del lago di Como fino alla diga di Olginate e l'esecuzione di opere di protezione, con riguardo specifico alla citta' di Como.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 18 maggio 1989, n. 183, fino all'approvazione degli stralci ai sensi della presente legge, non e' consentita l'apertura di nuove cave se non in base ai piani regionali o provinciali vigenti.
3. Il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato, in anticipata attuazione dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, a destinare cinque unita' di personale tecnico specializzato ad una sezione del Servizio idrografico per la Valtellina, con sede a Sondrio.
4. In attuazione dell'articolo 31, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183, la regione Lombardia si avvale del proprio servizio geologico per gli adempimenti previsti dagli schimi di cui al presente articolo.
5. Una quota non inferiore al 10 per cento delle disponibilita' destinate ai bacini di cui al presente articolo in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' destinata alla manutenzione preventiva del territorio montano, ivi comprese le misure e gli incentivi della gestione geomorfologica del territorio.
6. Qualora lo schema di bacino del Po sia stato gia' adottato alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorita' di bacino del Po e' tenuta a definire le integrazioni e le eventuali modifiche entro 120 giorni dalla predetta data, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.
7. L'autorita' di bacino trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri gli stralci di cui al comma 1 al fine dell'esame e dell'adozione contestuali con la proposta di piano di cui all'articolo 5.
8. Qualora l'autorita' di bacino non provveda nei termini previsti e comunque non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, previo invito a provvedere, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri proposte in attuazione del presente articolo.
Art. 4 Rischio idrogeologico
1. Gli stralci dello schema di cui all'articolo 3 sono predisposti sulla base dell'accertamento delle condizioni di rischio idrogeologico presenti nei territori interessati, opportunamente documentato in elaborati predisposti a corredo degli stralci stessi.
2. I medesimi stralci definiscono aree da sottoporre a vincolo di inedificabilita', anche transitoria, delle aree a rischio, con automatica variante degli strumenti urbanistici comunali.
Art. 5 Piano di ricostruzione e sviluppo
1. Per quanto riguarda la ricostruzione e lo sviluppo socio-economico, la regione Lombardia elabora e adotta una proposta di piano avente, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) ripristino ed adeguamento, in coordinamento con l'autorita' di bacino, delle infrastrutture dei centri urbani con particolare riferimento alle opere acquedottistiche, igieniche e di disinquinamento, di competenza degli enti locali;
b) ricostruzione ed ammodernamento dei sistemi di accesso, viabilita' e trasporto interessanti la provincia di Sondrio e le adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como con priorita' al sistema ferroviario, ivi compresi studi finalizzati alla riattivazione di tratte dismesse;
c) riattivazione e sostegno delle attivita' produttive, anche mediante la concessione da parte della regione Lombardia di contributi in conto capitale e in conto interessi, nonche' l'erogazione di contributi al fondo rischi dei consorzi fidi per l'industria, il commercio e l'artigianato, ai fini del piu' agevole e meno oneroso accesso delle imprese al credito bancario; reintegrazione delle imprese danneggiate mediante attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e completamento degli interventi connessi al raggiungimento delle finalita' della legge 15 ottobre 1981, n. 590. Nella concessione di contributi ad imprese deve essere data particolare considerazione agli insediamenti che privilegiano l'incremento dell'occupazione, a quelli che comportano ridotto consumo di territorio utilizzando le aree attrezzate e agli insediamenti del terziario avanzato ad alta occupazione qualificata ed alto contenuto tecnologico innovativo, nonche' agli interventi volti ad eliminare gli effetti inquinanti derivanti dalle attivita' produttive esistenti anche mediante bonifiche di discariche non conformi alle normative vigenti e la realizzazione di idonei impianti di smaltimento e trattamento;
d) distribuzione articolata dei servizi sociali al fine di favorire migliori condizioni di accesso e utilizzazione dei medesimi da parte della popolazione interessata; incentivazione di attivita' di ricerca tecnologica e scientifica e di istruzione superiore a formazione finalizzata all'occupazione e alle nuove professioni;
e) recupero e conservazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico con priorita' per tutti quegli interventi urgenti di restauro statico ed architettonico degli edifici individuati ed accertati con apposite perizie di spesa dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dal Ministero dei lavori pubblici.
2. Agli interventi sulla strada statale 38, ed in particolare all'intervento occorrente per la sollecita realizzazione del collegamento Sondalo-Bormio, sulla strada statale 36, sulla strada statale 340 diramazione Regina, sulla strada statale 659, sulla strada statale 470 della Val Brembana, nonche' a quanto occorrente per la realizzazione dei raccordi funzionali all'attraversamento di Lecco ed al collegamento con l'esistente viabilita', si applicano, fino alla concorrenza di 600 miliardi, le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 29 maggio 1989, n. 205.
3. Le economie, o gli eventuali avanzi, risultanti dalla gestione fondi stanziati con il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, per le calamita' del 1983 sono portati ad incremento delle disponibilita' del piano e sono destinati all'attuazione della legge della regione Lombardia 30 novembre 1983, n. 86.
4. La proposta di piano individua la ripartizione delle risorse per le diverse destinazioni e singoli interventi utilizzando anche le ulteriori disponibilita' assicurate da altre leggi ordinarie, con particolare riguardo ai sistemi di viabilita' e trasporto, nonche' di infrastrutture per l'approvvigionamento di fonti energetiche a basso inquinamento, e ne assicura il coordinamento con tutte le altre risorse, comunque disponibili, nei bilanci o programmi di amministrazione pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici, anche economici, nonche' concessionari di pubblici servizi.
5. La proposta di piano individua i criteri per la concessione, entro il limite di lire 100 miliardi annui al lordo delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 11, dei contributi in conto capitale e delle agevolazioni creditizie di cui al presente articolo e all'articolo 12, ed indica le competenze, le procedure e le modalita' di attuazione delle sue previsioni.
6. La quota da riservare alla copertura dell'eventuale minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 11 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.
7. La proposta di piano e' trasmessa dalla regione Lombardia, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2.
8. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 viene liquidata, a carico delle disponibilita' del piano, la spesa occorsa per la sua formazione e ne viene disposto il rimborso alla regione Lombardia. Nello stesso modo viene disposto per la spesa che la regione Lombardia abbia dovuto affrontare per la formazione delle proposte di cui all'articolo 3, comma 8.
Art. 6 Parchi ed aree protette
1. Al fine della salvaguardia delle aree di maggiore rilevanza ambientale gia' identificate come parchi regionali, riserve naturali e aree protette istituite con leggi o provvedimenti regionali, nell'ambito del piano di cui all'articolo 5, la regione Lombardia, contestualmente alla sua adozione, individua misure transitorie di salvaguardia di tali aree. Le misure rimangono efficaci sino all'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione territoriale previsti per i parchi stessi.
2. La definizione e la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica nelle aree di cui al comma precedente dovra' altresi' avvenire con l'adozione di tecniche di progettazione e di esecuzione atte a garantire la conservazione delle caratteristiche naturali dell'ambiente e dell'ecosistema locale. A tale scopo gli stralci di cui all'articolo 3 definiscono i piu' idonei criteri di intervento.
3. Gli interventi di sistemazione idrogeologica nelle aree di maggiore rilevanza ambientale, di cui al comma 2, si attuano preferibilmente con l'impiego di tecniche di bioingegneria, con particolare riguardo alla sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4
Art. 8 Concessioni
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni d'acqua per la produzione di energia elettrica dei bacini di cui all'articolo 3, comma 1, e i relativi disciplinari, sono adeguati a cura dell'autorita' di bacino per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, determina gli interventi e le prescrizioni necessarie per garantire la sicurezza dalle esondazioni e il risanamento dall'impaludamento dei territori interessati dall'impianto Enel di Monastero dei comuni di Ardenno, Colorina e Forcola.
3. Fino all'approvazione del piano di bacino del Po, nei territori di cui all'articolo 1, limitatamente alla Valtellina, non possono essere rilasciate nuove concessioni di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica.
4. In deroga alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 529, alle prossime scadenze delle concessioni di grandi derivazioni relative ad impianti siti nel territorio di cui all'articolo 1, l'enel rinuncia ad avvalersi della facolta' prevista dall'articolo 1 della predetta legge.
Art. 9 Norme per la formazione e l'attuazione degli stralci e del piano di ricostruzione e sviluppo
1. Al fine di garantire i necessari elementi di conoscenza per l'elaborazione del piano gli organi e i servizi tecnici delle amministrazioni dello Stato, o da esse dipendenti, prestano la necessaria collaborazione a favore della regione Lombardia.
Quest'ultima fornisce alle amministrazioni statali interessate gli elementi utili per l'acquisizione delle conoscenze necessaria. analogamente la regione Lombardia fornisce all'autorita' di bacino, ai fini della redazione degli stralci di cui all'articolo 3, gli elementi utili acquisiti dagli studi compiuti. A sua volta l'autorita' di bacino, ai fini delle sue determinazioni, procedera' alle opportune consultazioni con la regione Lombardia o con gli enti locali.
2. La regione Lombardia delega di norma l'attuazione degli interventi agli enti locali e loro consorzi, nonche' alle comunita' montane.
3. Tutti gli atti devono essere pubblici. i contributi concessi a qualsiasi titolo devono essere resi noti mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
4. Per l'attivita' di rilevamento e monitoraggio a cura del servizio geologico regionale e' autorizzato, a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, uno stanziamento a favore della regione Lombardia di importo pari a lire 5 miliardi, in ragione di un miliardo per ciascuno degli anni dal 1990 al 1994.
Art. 10 Relazione al Parlamento
1. L'autorita' di bacino del Po e la regione Lombardia presentano al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione della presente legge.
Art. 11 Disposizioni fiscali
1. Alle nuove imprese che si insediano nei territori indicati nell'articolo 1 e che rientrano nei criteri e nelle localizzazioni che a tal fine sono disposti nel piano di cui all'articolo 5 e' concessa, osservati i limiti previsti dal comma 5 del predetto articolo 5, l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi, nonche' per lo stesso periodo di tempo, la riduzione alla meta' dell'imposta sul reddito delle persone giurdiche. Per le imprese gia' esistenti nei detti territori alla data del 18 luglio 1987 l'esenzione e la riduzione di imposta sono accordate per il reddito derivante dalla ricostruzione, dalla riattivazione, dall'ampliamento o dalla trasformazione delle strutture produttive. le agevolazioni previste dal presente comma decorrono dall'inizio di entrata in funzione delle strutture produttive.
2. Relativamente ai redditi prodotti nel periodo di cui al comma 5 la parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle imprese o enti obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, o che abbiano optato o optino per la tenuta della contabilita' ordinaria, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti, nell'acquisto di attrezzature e macchinari nei territori di cui all'articolo 1 e' esente dall'imposta locale sui redditi, dall'imposta sui redditi delle persone fisiche e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere, degli impianti, dei macchinari ed attrezzature. Per ottenere la predetta esenzione i soggetti aventi diritto debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando, in apposito fondo iscritto nel passivo del bilancio, la parte di utili che intendono investire. Per i redditi prodotti negli 1987 e 1988 la domanda deve essere presentata con apposita istanza al competente ufficio per le imposte entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'esenzione decade se il reinvestimento non e' eseguito entro il secondo esercizio successivo alla dichiarazione.
3. Relativamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche le agevolazioni si applicano anche ai redditi prodotti in forma associata. In ogni caso le esenzioni e le riduzioni di imposta previste dalle precedenti disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente all'ammontare del reddito prodotto nei territori di cui all'articolo 1 e risultante dalla dichiarazione presentata dal contribuente.
4. I trasferimenti di terreni destinati ad insediamenti produttivi sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade da tali benefici qualora gli insediamenti produttivi per i quali l'agevolazione viene concessa non siano realizzati entro tre anni dall'acquisto. La realizzazione di detti insediamenti viene attestata dalla competente amministrazione comunale. Nei luoghi ove si eseguono i lavori di bonifica previsti dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, gli atti di trasferimento di proprieta' conclusi a scopo di ricomposizione fondiaria sono esenti da INVIM e soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. La rispondenza dell'atto alla finalita' indicata e' certificata dalla comunita' montana competente per territorio.1
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si riferiscono alle iniziative poste in essere nel periodo dal 18 luglio 1987 al 31 dicembre 1994.
6. Nei territori di cui all'articolo 1, l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1387, nonche' il sovrapprezzo termico, si applicano alle imprese di cui al comma 1 del presente articolo in ragione della meta', per un decennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.