Indizione e finanziamento del 4° censimento generale dell'agricoltura
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' indetto il 4 censimento generale dell'agricoltura che avra' luogo nel corso dell'anno 1990.
2. Le date e le norme di esecuzione del censimento di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si prescinde dal suddetto parere qualora non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
Art. 2
1. Per far fronte a tutte le spese per l'esecuzione del censimento di cui all'articolo 1, e' autorizzata la spesa di lire 131 miliardi, da assegnare all'Istituto centrale di statistica.
2. La spesa di cui al comma 1 e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 59 miliardi per l'anno finanziario 1990 e di lire 72 miliardi per l'anno finanziario 1991.
Art. 3
1. Dell'autorizzazione di spesa di lire 131 miliardi di cui all'articolo 2, la somma di lire 50 miliardi e' destinata a favore dei comuni a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che essi devono sostenere per l'esecuzione delle operazioni censuarie di loro competenza, definite dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.
2. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava altresi' la spesa per le prestazioni che devono svolgere i rilevatori, secondo le norme fissate nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.
3. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava inoltre la somma di lire un miliardo da devolvere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che detti enti devono sostenere in occasione del censimento, anche in relazione agli adempimenti amministrativi e contabili loro demandati.
4. Sulla predetta autorizzazione di spesa grava il rimborso delle spese erogate dall'Istituto centrale di statistica agli enti interessati per eventuali lavori connessi con l'esecuzione del censimento e disposti dall'Istituto stesso.
5. L'istituto centrale di statistica, per l'esecuzione di operazioni censuarie che comportino l'utilizzazione di strumenti ad alto contenuto tecnologico, puo' deliberare con la procedura prevista dall'articolo 22, commi 2 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la partecipazione a consorzi o a societa' consortili che dispongano di tali strumenti.
Art. 4
1. I comuni, con provvedimento del sindaco, affidano l'incarico di rilevatore a personale dipendente dal comune stesso.
2. I comuni nel cui territorio risultano piu' di quattrocento aziende agricole, secondo l'elenco redatto dalle stesse amministrazioni comunali, possono affidare l'incarico di rilevatore, per motivate esigenze in sede locale, a personale di altre amministrazioni ed enti pubblici, nonche' a persone non dipendenti dalla pubblica amministrazione, purche' siano in possesso dei requisiti culturali e professionali indicati nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.
Art. 5
1. Le somme di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 sono distribuite ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo norme stabilite da un'apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Della commissione fanno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto centrale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani e un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
Art. 6
1. Le amministrazioni comunali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e dal relativo accordo di comparto, incrementeranno il fondo di incentivazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, di una quota pari al rimborso forfettario di cui al comma 1 dell'articolo 3, definito in base alle norme stabilite dalla commissione prevista dall'articolo 5.
2. La quota di cui al comma 1, da destinarsi esclusivamente al personale dipendente al quale sara' affidata l'esecuzione delle operazioni censuarie, sara' erogata secondo le modalita' e i tempi stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.
Art. 7
1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava la spesa per il pagamento di un gettone di presenza, pari a lire 30.000 lorde per seduta, ai componenti delle commissioni di studio costituite dal presidente dell'Istituto centrale di statistica per l'esame dei problemi connessi con l'esecuzione dei censimenti generali degli anni 1990-1991.
2. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava altresi' la spesa, pari all'1,7 per cento dello stanziamento di lire 59 miliardi per l'anno 1990 e di lire 72 miliardi per l'anno 1991, da portare ad incremento del fondo di incentivazione per essere destinato al personale dell'Istituto centrale di statistica addetto alle operazioni censuarie.
Art. 8
1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 gravano le spese relative alla registrazione controllata dei dati contenuti nei questionari del censimento.
2. L'Istituto centrale di statistica puo' affidare le operazioni di cui al comma 1 a soggetti esterni e, nel caso ne facciano richiesta, ad enti locali dotati di strutture ritenute idonee dall'Istituto stesso.
3. Le modalita' e i tempi per l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 sono definiti nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.
Art. 9
1. E' fatto obbligo ai conduttori delle aziende agricole ed, in genere, alle persone che vi sono tenute di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nel modello di rilevazione. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate o incomplete si applicano le norme di cui agli articoli 7, comma 3, e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Art. 10
1. Sulle notizie raccolte in occasione del censimento si applicano le disposizioni in materia di segreto di ufficio recate dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
2. I rilevatori sono soggetti al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.
Art. 11
1. L'Istituto centrale di statistica e' tenuto a fornire agli uffici di statistica degli enti e organismi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che ne facciano richiesta in relazione alle proprie competenze, i dati resi anonimi, relativi alle singole unita' di rilevazione, da utilizzare esclusivamente per elaborazioni statistiche.
2. All'atto della richiesta, i dati sono trasmessi all'ufficio di statistica dall'ente richiedente. Qualora tale ufficio non sia ancora costituito, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano il nominativo di un proprio funzionario responsabile della utilizzazione dei dati.
3. I dati di cui sopra devono essere utilizzati nella osservanza delle norme di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
4. Le modalita' per la fornitura, la conservazione e l'utilizzazione dei dati saranno disciplinate nel regolamento di esecuzione di cui al comma 2 dell'articolo 1.