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Finanziamento della costruzione di un edificio per le esigenze abitative degli studenti universitari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 60 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, in favore della regione Lazio per la realizzazione su aree di proprieta' pubblica ovvero per l'acquisto di un immobile da destinarsi a residenza degli studenti universitari. Qualora intenda procedere alla realizzazione dell'immobile, In caso di impossibilita' a reperire aree di proprieta' pubblica, la regione Lazio e' autorizzata a reperire aree private, previo parere di congruita' dell'ufficio tecnico erariale.

Art. 2

1. L'immobile da realizzare o da acquistare ai sensi dell'articolo 1 sara' assunto in consistenza tra i beni patrimoniali dello Stato e verra' assegnato in uso gratuito all'Istituto per il diritto allo studio universitario (IDISU) per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, limitatamente alla durata della sua destinazione a residenza degli studenti universitari.

2. In caso di mutamento di destinazione, l'immobile di cui al comma 1 rientrera' nella libera disponibilita' dell'Amministrazione demaniale dello Stato.

3. Le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile sono a carico dell'ente gestore.

Art. 4

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Contributo straordinario alla regione Lazio per la costruzione di un immobile da assegnare all'Istituto per il diritto allo studio in sostituzione delle palazzine ex Civis".

2. Il Ministo del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 maggio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI