Partecipazione dell'Italia all'ESAF del Fondo monetario internazionale (FMI) e contributo all'alleviamento degli arretrati di pagamento dovuti dai Paesi in via di sviluppo al FMI e alla Banca mondiale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Ufficio italiano dei cambi e' autorizzato a concedere un prestito pari a 370 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare, in tre rate annuali a tassi di mercato, al "conto prestiti" della "Enhanced Structural Adjustment Facility" (ESAF), amministrata dal Fondo monetario internazionale (FMI), alle condizioni e secondo le modalita' previste dal progetto di accordo approvato dal consiglio di amministrazione del FMI il 27 luglio 1988, allegato alla presente legge.
2. Sul prestito di cui al comma 1 e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dall'ESAF.
Art. 2
1. Al fine di assicurare le risorse necessarie a compensare la differenza fra il tasso di mercato del prestito di cui all'articolo 1 e il tasso agevolato praticato dal Fondo monetario internazionale quale amministratore dell'ESAF a favore dei Paesi membri a basso reddito, definiti nella decisione del consiglio di amministrazione del Fondo stesso n. 8240 del 26 marzo 1986, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad erogare a favore del "conto sussidi" dell'ESAF, in cinque rate annuali di uguale importo a decorrere dall'esercizio 1989, la somma di DSP 127 milioni, valutata al tasso di cambio lire/DSP del 30 giugno 1988 in lire 225 miliardi, da corrispondere in cinque rate annuali di DSP 25,4 milioni, pari a lire 45 miliardi.
2. Qualora gli importi erogati risultassero insufficienti ai fini indicati nel comma 1, ai maggiori oneri si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine", iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Le somme relative alle erogazioni di cui al presente articolo saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministro del tesoro.
Art. 3
1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad erogare contributi finanziari al Fondo monetario internazionale e alla Banca mondiale nella misura di 150 miliardi di lire, da distribuire in cinque annualita' di 30 miliardi ciascuna a decorrere dall'esercizio finanziario 1989, per ripianare arretrati di pagamento dovuti alle stesse Istituzioni, a titolo di capitale ed interessi, da parte di Paesi membri in via di sviluppo. L'intervento finanziario sara' diretto verso i Paesi indebitati di prevalente interesse per l'Italia, che dimostrino di collaborare con le citate Istituzioni ai fini dell'aggiustamento dei propri squilibri.
2. Le somme relative alle erogazioni dei contributi di cui al comma 1 saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Art. 4
1. All'onere di lire 225 miliardi di cui all'articolo 2, da versare in rate uguali di lire 45 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993, di provvede:
a) per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali";
b) per gli anni 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al predetto capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando il citato accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali".
2. All'onere di lire 150 miliardi di cui all'articolo 3, da erogare in rate uguali di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI