Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, come modificato dall'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' conferita la somma di lire 100 miliardi per il 1989.
Art. 2
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni e integrazioni, e' incrementata di lire 130 miliardi per l'anno 1989.
Art. 3
1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dai commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la complessiva autorizzazione di spesa e' aumentata di lire 150 miliardi, di cui 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 a favore delle societa' consortili a maggioranza di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso e 25 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 a favore di societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso.
2. Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui ai citati commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a favore dei centri commerciali all'ingrosso, la complessiva autorizzazione di spesa e' aumentata di lire 140 miliardi, nella misura di lire 14 miliardi all'anno per dieci anni a partire dal 1990.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione, in deroga alla riserva di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, dello stanziamento iscritto al capitolo 8042 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi complessivamente ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui al medesimo articolo 6 della legge n. 517 del 1975.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato".
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 130 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975, in materia di credito al commercio".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI