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Estensione dei benefici previsti dall'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, al personale di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La disposizione transitoria di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, trova applicazione nei confronti del personale di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, limitatamente al biennio successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge 13 aprile 1988, n. 117, senza peraltro modificare l'ordine di anzianita' del medesimo personale ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186.

2. Al relativo onere finanziario, valutato per gli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, in lire 41,8 milioni, in lire 66,3 milioni ed in lire 46,6 milioni, si provvede mediante l'indisponibilita' di due posti per tre anni nelle qualifiche di consigliere, primo referendario e referendario di cui alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GASPARI, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI