Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nei confronti delle imprese esercenti servizi di trasporto a fune, operanti con finalita' turistiche in territori montani interessati dagli eccezionali fenomeni climatici-meteorologici di carenza delle precipitazioni nevose, sono sospesi i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, nonche' i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
2. Sono altresi' sospesi i versamenti in materia di imposte dirette, anche in qualita' di sostituti d'imposta, la riscossione mediante ruoli e gli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto.
3. Le sospensioni disposte dai commi 1 e 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 novembre 1990.
4. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle predette sospensioni avverra', mediante rateizzazione in un anno e senza corresponsione di interessi o altri oneri, a decorrere dal 31 dicembre 1990.
Art. 2
1. Ai lavoratori dipendenti delle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 1, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in diretta dipendenza degli eventi climatico-meteorologici richiamati dal medesimo comma 1 dell'articolo 1 e' corrisposta un'indennita' di importo pari al trattamento di integrazione salariale previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, nonche' il trattamento per gli assegni familiari.
2. I trattamenti di cui al comma 1 spettano agli apprendisti nonche' agli impiegati.
3. L'indennita' di importo pari al trattamento di integrazione salariale e' corrisposta durante l'intero periodo di sospensione o contrazione dell'attivita' lavorativa per la durata massima di due mesi decorrenti dal 1° gennaio 1990.
4. Le sedi locali dell'INPS provvedono a corrispondere l'indennita' di importo pari al trattamento di integrazione salariale su domanda presentata dal datore di lavoro, corredata dalla certificazione dell'autorita' comunale competente relativa all'avvenuta sospensione o contrazione dell'attivita', imputandone la spesa ad una contabilita' speciale.
5. L'indennita' di cui al comma 1 e' esente dai contributi di cui all'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
6. I periodi per i quali e' concesso il trattamento di cui al comma 1 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidita', vecchiaia, superstiti e di anzianita' e per la determinazione della misura di queste.
7. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 8 miliardi per il 1990, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.1
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI