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Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento, rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I benefici di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, avranno le seguenti decorrenze:

  1. a) agli effetti giuridici dal 1› luglio 1972, cosi' come previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1972, n. 319, o, comunque, dalla data del decreto di nomina, se successiva;

  2. b) agli effetti economici dalla data di entrata in vigore rispettivamente della legge 7 agosto 1985, n. 427, e della legge 17 dicembre 1986, n. 890.

2. Le mansioni richieste per l'applicazione dei benefici di cui al comma 1 sono quelle previste dall'articolo 172 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e cioe' quelle di concetto, tecniche e amministrative.

3. Le promozioni conseguite per effetto della presente legge, contrassegnate dagli stessi provvedimenti adottati per il troncone di concetto delle ex carriere speciali, danno titolo alla collocazione in ruolo secondo l'ordine conseguito nelle relative graduatorie, dopo l'ultimo degli impiegati delle carriere direttive o del ruolo ad esaurimento, pervenuti alla medesima qualifica con la stessa decorrenza ed aventi uguale anzianita' di servizio.

4. Gli impiegati della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato e delle direzioni provinciali del Tesoro in possesso dei requisiti previsti, rispettivamente, dall'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dall'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, che siano transitati, quali vincitori di concorso, nei ruoli della carriera direttiva del Ministero del tesoro, possono chiedere con istanza da presentare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di fruire dei benefici di cui alle norme sopra citate.

5. La ricostruzione di carriera del personale anzidetto si effettua nel ruolo della carriera direttiva di appartenenza all'entrata in vigore della presente legge o, in mancanza, in altro ruolo della carriera direttiva pur rimanendo in servizio nel settore dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.115,144 milioni per l'anno 1990, ed in lire 931,707 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede per il triennio 1990-1992 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando per l'anno 1990 parte dell'accantonamento "Partecipazione italiana al fondo di stabilizzazione cambi per la Polonia e Paesi dell'Est" e per gli anni 1991 e 1992, parte dell'accantonamento "Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle amministrazioni pubbliche".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI