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Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalita'

Testo vigente

Capo I. Norme in materia di interporti

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 6

1. I soggetti di cui all'articolo 4 sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, in relazione ad un volume di investimenti complessivo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989, di lire 250 miliardi per l'anno 1990, di lire 100 miliardi per l'anno 1991 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli anni successivi.

2. A favore dei soggetti di cui all'articolo 4, il Ministro dei trasporti puo' concedere un contributo in misura pari al 5 per cento, per ogni semestre, e per la durata di quindici anni, della spesa per investimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il Ministro del tesoro, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, determina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

4. Per le finalita' di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato, con la seguente modulazione: 5 miliardi di lire per il 1989, 25 miliardi di lire per il 1990, 10 miliardi di lire per il 1991, 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Capo II. Norme in materia di intermodalita'

Art. 11

1. Al fine di favorire lo sviluppo del trasporto intermodale e quindi di incrementare la produttivita' del sistema dei trasporti e di decongestionare la rete stradale ed autostradale nazionale, in conformita' alle direttive del piano generale dei trasporti, il Ministro dei trasporti puo' concedere, nel quinquennio 1989-1993, alle imprese o cooperative di autotrasporto di cose in conto terzi, anche riunite in consorzi costituiti dopo il 31 dicembre 1988, nonche' alle imprese che controllino o siano controllate da imprese di autotrasporto di cose in conto terzi, che svolgano attivita' di trasporto combinato strada-rotaia, contributi straordinari per investimenti in unita' di carico del tipo indicato alla lettera b) del comma 2.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 e' subordinata alla condizione che le imprese o cooperative, anche riunite in consorzi:

  1. a) abbiano pagato per trasporti effettuati da reti ferroviarie di Paesi appartenenti alla Comunita' economica europea, da societa' appartenenti all'UIRR (Union Internationale Rail Route) o dalla societa' Intercontainer di Basilea, nel triennio precedente all'anno di presentazione della domanda di contributo, corrispettivi per un importo globale non inferiore a un miliardo di lire per l'utilizzazione di servizi ferroviari connessi all'esecuzione di trasporti combinati strada-rotaia in ambito nazionale e internazionale, relativamente a merci che abbiano quale provenienza originaria l'Italia e come destinazione finale un Paese appartenente alla Comunita' economica europea, ovvero come destinazione finale l'Italia e quale provenienza originaria un Paese appartenente alla Comunita' economica europea;

  2. b) siano proprietarie, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo, di un numero, non inferiore a 100, di unita' di carico idonee al trasporto combinato strada-rotaia del seguente tipo: semirimorchi con presa per pinze, sovrastrutture amovibili tipo UIC, carrozzerie intercambiabili per semirimorchi scomponibili, carri ferroviari atti al trasporto combinato, complessi bimodali.

3. Le unita' di carico che impiegano tecnologie di refrigerazione senza l'utilizzo di gas clorofluorocarburi per il trasporto di derrate fresche, congelate o surgelate, sono ammesse prioritariamente, allo scopo di favorire sistemi non inquinanti, al contributo di cui al presente articolo.