diritto.io

Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' opzionale, fermo restando il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di eta'. Sono fatte salve le disposizioni piu' favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti.

2. L'opzione puo' essere esercitata con domanda da presentare a partire dal sessantacinquesimo anno di eta' e non oltre il compimento del sessantanovesimo anno di eta'; ha effetto dall'anno accademico successivo e, dopo il collocamento fuori ruolo, non puo' essere revocata.

3. La disposizione del comma 1 si applica, a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai professori universitari ordinari collocati fuori ruolo a norma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sempre che essi non abbiano gia' raggiunto il sessantanovesimo anno di eta'. Qualora si sia gia' provveduto alla copertura dei posti resisi vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo disposto in applicazione del medesimo articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e non sia possibile al professore riammesso in ruolo di riassumere il suo insegnamento, il consiglio di facolta' provvede a norma dell'articolo 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Art. 2

1. I professori universitari associati, fatte salve le disposizioni piu' favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti, sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo.

2. I professori associati collocati a riposo ai sensi dell'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, sono riammessi, a domanda, in servizio e contestualmente collocati fuori ruolo a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che essi non raggiungano il settantesimo anno di eta' entro l'anno accademico in corso. La domanda di riammissione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le competenti autorita' accademiche determinano i compiti didattici e scientifici dei professori associati fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito.

4. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dai concorsi per l'accesso alla prima fascia gia' adottati, se motivati dal raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta' del professore associato candidato.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 1.400 milioni per l'anno 1990, in lire 10.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 10.400 milioni per l'anno 1992 si provvede: per l'anno 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica"; per gli anni 1991 e 1992 mediante parziale utilizzo delle proiezioni dell'accantonamento "Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle amministrazioni pubbliche" per lire 3.700 milioni per il 1991 e per lire 10.400 milioni per il 1992 e dell'accantonamento "Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica" per lire 6.300 milioni per il 1991, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al detto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 agosto 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI