Istituzione della sede decentrata della Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni" nell'edificio vanvitelliano sito nel comune di Scafati
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, e' istituita la sede decentrata della Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni", istituita con legge 29 aprile 1957, n. 310, nel comune di Scafati.
Art. 2
1. Ai fini dell'istituzione della sede decentrata di cui all'articolo 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata a restaurare e ristrutturare, nel rispetto dei vincoli architettonici ed artistici, l'edificio vanvitelliano sito nel comune di Scafati, via Vitiello, nonche' ad adattare le strutture della adiacente scuola collegio della stessa amministrazione.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 9 miliardi per l'anno finanziario 1990, si provvede a carico della disponibilita', in conto residui, del capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario.
3. La predetta somma di lire 9 miliardi e' versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e correlativamente iscritta al capitolo 501 del medesimo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Alle spese di funzionamento della sede decentrata della Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni" di Scafati si fara' fronte nei limiti degli stanziamenti del capitolo 1641 dello stato di previsione del Ministero delle finanze e del capitolo 140 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 agosto 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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