Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituito dal seguente:
"2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso, e' composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali".
2. All'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
3. Nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, la parola "nei" e' sostituita dalle seguenti: "in tutti i".
Art. 2
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituita dalla seguente:
"b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali e ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanita'; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; nonche' dei Ministri per il coordinamento della protezione civile; per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;".
Art. 3
1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituito dal seguente:
"3. Dell'attivita' dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricolturae delle foreste, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile, le autorita' dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e il servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, nonche' il Dipartimento per il Mezzogiorno".
2. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituito dal seguente:
"2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente e uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Negli stessi comitati tecnici dei bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno e' altresi' assicurata la presenza di un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno".
3. L'autorita' per l'Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57, puo' avvalersi, tramite il proprio segretario generale, della collaborazione dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, particolarmente per quanto riguarda le attivita' collegate alle funzioni indicate dal comma 4 dello stesso articolo 9.
Art. 4
1. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituito dal seguente:
"4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, istituisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico di cui al comma 3, lettera a)".
Art. 5
1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituito dal seguente:
"1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per piu' bacini regionali, rientranti nello stesso versante idrografico ed aventi caratteristiche di uniformita' morfologica ed economico-produttiva".
2. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituito dal seguente:
"4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente, per le materie di rispettiva competenza, gli atti in via sostitutiva".
Art. 6
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' inserito il seguente:
"2- bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, emana un decreto che disciplina la materia di cui al comma 2, tenendo conto delle caratteristiche dei lavori e delle categorie delle prestazioni professionali".
Art. 7
1. L'articolo 27 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Soppressione dell'ufficio speciale per il Reno). - 1.
L'ufficio speciale del genio civile per il Reno con sede in Bologna e' soppresso ed il relativo personale e' trasferito al provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, cui sono altresi' attribuite le competenze che residuano allo Stato.
2. Sino al conseguimento dell'intesa di cui all'articolo 15, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le funzioni demandate al soppresso ufficio sono esercitate dal provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna.
3. Il personale in servizio presso l'ufficio del genio civile per il Reno, addetto a funzioni trasferite alla regione Emilia-Romagna, puo' chiedere, entro trenta giorni dal conseguimento dell'intesa di cui al comma 2, il trasferimento nei ruoli regionali, nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita. La regione puo' procedere all'accoglimento delle relative domande nei limiti della propria dotazione organica".
Art. 8
1. Lo speciale comitato di bacino previsto dall'articolo 30, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ferma restando la composizione paritetica gia' fissata dalla stessa disposizione, e' costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'articolo 4, comma 2, della medesima legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al bacino sperimentale di cui all'articolo 30 della legge 18 maggio 1989, n. 183, si applicano, per tutta la durata della sperimentazione, le disposizioni in materia di funzioni, di organi e di interventi relative ai bacini di cui all'articolo 12 della medesima legge. Il comitato istituzionale e' integrato secondo la normativa regionale in materia. Resta ferma la competenza della regione per quanto riguarda l'approvazione del piano di bacino.
Art. 9
1. Le disponibilita' in conto residui di lire 802 miliardi, iscritte al capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1990, per le finalita' di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono ripartite entro il 31 luglio 1990, in deroga alle procedure previste dal medesimo articolo 31, fra i bacini nazionali, interregionali e regionali dal comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6 della medesima legge n. 183 del 1989, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
A tal fine, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 e' destinato per gli studi relativi ai piani di bacino e per gli interventi piu' urgenti, con priorita' per quelli di manutenzione e di completamento, finalizzati alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee, nonche' a fronteggiare situazioni di dissesto idrogeologico, della rete idrografico-superficiale, di subsidenza ed erosione delle coste, di inquinamento delle acque e del suolo.
3. Il termine per la presentazione degli schemi previsionali e programmatici previsti dall'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, riferiti al quadriennio 1989-1992, e' fissato al 31 ottobre 1990. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione del bacino dal programma di ripartizione dei fondi, da adottarsi ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183.
4. Nell'ambito delle disponibilita' finanziarie assegnate, le autorita' di bacino e le regioni, singolarmente o d'intesa fra di loro, rispettivamente nei bacini di rilievo regionale e interregionale, possono procedere a revisioni ed aggiornamenti annuali degli schemi previsionali e programmatici.
5. Agli interventi urgenti di cui all'articolo 2- bis, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, si applicano limitatamente agli stanziamenti per l'esercizio 1990, le procedure di cui al comma 5 del citato articolo 2- bis.
Art. 10
1. In sede di prima applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali della Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e del servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro dell'ambiente possono utilizzare, fino ad un massimo, ciascuno, di trenta unita', personale di professionalita' adeguata alle diverse attivita' da svolgere, appartenente ai ruoli dell'amministrazione dello Stato, delle regioni o, ove necessario, di enti pubblici anche economici.
2. Il personale di cui al comma 1 e' collocato in posizione di fuori ruolo, o di comando, per un periodo non superiore a due anni e rinnovabile una sola volta per lo stesso periodo. Ad esso e' corrisposta una specifica indennita' da determinare con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sulla base dei differenziati livelli di qualificazione professionale richiesti.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa annua di lire 1.728 milioni per il periodo 1990-1993.
Art. 11
1. Per le finalita' delle presente legge, la tabella A, allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e' modificata, per quanto riguarda il quadro B - Dirigenti tecnici, con l'aggiunta di un dirigente generale di livello C, con funzioni di consigliere ministeriale.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 110 milioni annui per il 1990 e per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".