Licenza per depositi di caffe'. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 26 maggio 1966, n. 344, e' sostituito dal seguente:
"La licenza di cui all'articolo 1 e' rilasciata dall'intendente di finanza della provincia ove e' posto l'esercizio o lo stabilimento, sentito il comando della Guardia di finanza competente per territorio; essa ha validita' fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello del rilascio. La licenza puo' essere rinnovata ogni cinque anni, su richiesta del titolare da presentarsi entro il termine di scadenza".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
1. All'articolo 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiunque continui ad esercitare le attivita' di cui all'articolo 1, primo comma, senza aver presentato la domanda di rinnovo della licenza di cui all'articolo 1 nel termine previsto dall'articolo 2, primo comma, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire due milioni. Qualora il titolare della licenza non presenti domanda di rinnovo entro sei mesi dal suddetto termine la licenza si intende decaduta".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 ottobre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI