Norme per la conservazione e la consultabilita' degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si applicano anche per il versamento degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.
Art. 2
1. I criteri per la consultabilita' dei documenti di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, valgono anche per gli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, in quanto documenti di carattere riservato relativi alla politica interna dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 ottobre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI