Fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia per l'anno 1990
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi del Ministero di grazia e giustizia, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, opera con decorrenza dal 1 gennaio 1990, ed e' integrato, per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1990, dalla quota di cui al comma 13 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nonche', fino al 31 dicembre successivo, dalla somma di lire 38.533.200.000.
Art. 2
1. I compensi stabiliti per il personale destinatario dell'articolo 1 sono estesi, per l'anno 1990, al personale con qualifica dirigenziale e direttiva del ruolo ad esaurimento mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
Art. 3
1. I compensi di cui agli articoli 1 e 2 sono determinati secondo i parametri stabiliti nell'allegata tabella A.
Art. 4
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 44.454.700.000 per l'anno 1990, si provvede, quanto a lire 5.921.500.000, mediante l'utilizzazione della quota del monte salari di cui al comma 13 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, spettante allo stesso Ministero di grazia e giustizia per il primo semestre 1990, e, quanto a lire 38.533.200.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, valutato in lire 2.509.664.000 per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI