Istituzione della commissione di indagine sulla poverta' e sull'emarginazione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituita per un triennio la commissione di indagine sulla poverta' e sull'emarginazione.
2. La commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito comunitario, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per l'indagine sulla poverta' e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne cause e conseguenze.
3. La commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Art. 2
1. La commissione e' composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo delle analisi sociali, nominati, nel numero massimo di dodici, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per gli affari sociali.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati l'organizzazione della segreteria della commissione, nel limite di tre persone comandate da altre amministrazioni dello Stato, nonche' i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione per la loro partecipazione a sedute e riunioni e per l'espletamento di speciali incarichi ai sensi dell'articolo 380 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
Art. 3
1. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione puo' avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.
2. La commissione puo' avvalersi della collaborazione di esperti ai quali spettano rimborsi e compensi con le modalita' e nelle misure fissate nel decreto di cui all'articolo 2, per un numero complessivo annuo di prestazioni non superiore a duecento.
3. Entro i limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 5, la commissione puo' affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori, mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.
Art. 4
1. Per il primo triennio, ai compiti previsti dalla presente legge provvede la commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 marzo 1988, il cui termine di ultimazione dei lavori e' stato prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1990, e la cui composizione puo' essere modificata con le modalita' previste dall'articolo 2.
Art. 5
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
JERVOLINO RUSSO, Ministro per gli
affari sociali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI