Regolamentazione dell'imposizione diretta delle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente:
"l) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto eseguito a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa, in relazione allo svolgimento dell'attivita' di lavoro subordinato".
Art. 2
1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Per i proventi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta e' operata dall'impresa che gestisce la casa da gioco, cumulando l'ammontare imponibile delle mance percepite nel periodo di paga ai compensi di lavoro dipendente corrisposti nello stesso periodo ed applicando le disposizioni dell'articolo 23 del presente decreto. Gli impiegati tecnici delle case da gioco percettori delle mance, ovvero l'organismo costituito all'interno dell'impresa per la ripartizione delle mance, devono comunicare il predetto ammontare all'impresa che gestisce la casa da gioco nel periodo in cui avviene la percezione".
Art. 3
1. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"8. Le mance di cui all'articolo 47, comma 1, lettera l), costituiscono reddito imponibile nella misura del 75 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta".
Art. 4
1. Gli stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano ai periodi di imposta antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti ai fini della determinazione degli imponibili e delle relative imposte, senza applicazione di sanzioni e di interessi. Su apposita istanza del contribuente, da trasmettere mediante lettera raccomandata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente, l'imposta relativa ai periodi precedentemente indicati sara' calcolata per ogni annualita' e liquidata in somma unica deducendo dal totale a debito le eccedenze a credito liquidate per singole annualita' e gli interessi versati per le somme iscritte a ruolo a titolo provvisorio ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nella stessa istanza il contribuente deve specificare se intende pagare in un'unica soluzione o ratealmente. In caso di rateizzazione, l'importo residuo dovuto sara' iscritto in ruoli suppletivi riscuotibili in numero di rate non superiore a venti e di importo unitario non inferiore a 2 milioni con applicazione degli interessi di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
2. L'ufficio distrettuale delle imposte dirette dara' notizia al contribuente dell'avvenuta liquidazione, indicando anche, oltre al saldo finale da riscuotere o da rimborsare, le maggiori imposte dovute e le eccedenze a credito del contribuente relative a ciascun periodo di imposta. L'eventuale eccedenza a credito sara' rimborsata ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica saranno dovuti a partire dal secondo semestre successivo a quello in cui cade la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per i periodi d'imposta di cui al comma 1 per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i contribuenti sono ammessi ad integrare, ad ogni effetto, le dichiarazioni presentate con l'ammontare delle mance percepite e non dichiarate. L'integrazione sara' effettuata mediante lettera raccomandata, da inviare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio distrettuale delle imposte dirette presso il quale le dichiarazioni sono state presentate; in essa debbono essere indicati i seguenti elementi:
a) dati anagrafici del contribuente e relativo codice fiscale;
b) estremi delle dichiarazioni presentate;
c) importo delle mance non dichiarate, distinte per ciascun periodo di imposta.
4. Ai fini della liquidazione delle maggiori imposte dovute si applicano i criteri indicati nei precedenti commi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 dicembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI