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Disposizioni in materia di collaborazione economica e finanziaria tra l'Italia e l'URSS

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di assicurare un contributo alla stabilizzazione dell'economia sovietica, la Repubblica italiana provvede a fornire all'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche (URSS) o alla Banca per le relazioni economiche con l'estero dell'URSS assistenza finanziaria mediante crediti fino ad un importo globale massimo in linea capitale di lire 2.200 miliardi, da destinarsi al miglioramento della bilancia dei pagamenti del predetto Paese, con l'intervento diretto di aziende o istituti di credito italiani.

2. Condizioni, modalita' e termini dell'intervento di cui alla presente legge saranno determinati d'accordo con il Governo dell'URSS.

3. Sui crediti di cui al presente articolo e' accordata la garanzia dello Stato per il totale rimborso del capitale e per l'intero pagamento degli interessi.

4. Il Ministero del tesoro e' surrogato nei diritti dei creditori verso i debitori in conseguenza dell'operativita' della suddetta garanzia statale.

5. Alle operazioni di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis, secondo periodo, dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.

Art. 2

1. Le aziende e gli istituti di credito che ne facciano domanda possono essere autorizzati a concedere, anche in deroga a disposizioni legislative o statutarie, singolarmente o in consorzio con banche ed enti nazionali, uno o piu' crediti finanziari, fino a concorrenza dell'importo globale massimo di cui al comma 1 dell'articolo 1, per le finalita' di cui alla presente legge ed alle condizioni stabilite nell'accordo previsto dal comma 2 dell'articolo 1.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e la garanzia dello Stato sono concesse, per singoli crediti, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero. Con lo stesso decreto sono stabiliti tempi, modalita' e procedure per il rimborso del credito.

Art. 3

1. Con decreti del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'eventuale operativita' della garanzia dello Stato di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. L'onere eventuale derivante dalla garanzia dello Stato prevista dalla presente legge e' posto a carico del capitolo 8167 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 dicembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI