Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, recante ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 38 (Compenso mensile). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo di L. 930.000.
Tale compenso si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed e' suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito.
2. Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti penitenziari situati nelle sedi indicate nella tabella B allegata alla presente legge, spetta un compenso mensile lordo di L. 1.060.000.
3. Ai medici incaricati, i quali siano in modo permanente preposti alla direzione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari di cui alla tabella C allegata alla presente legge, spetta un compenso aggiuntivo mensile lordo di L. 84.000.
4. Per i medici incaricati che fruiscono del compenso indicato nel comma 2 gli aumenti periodici costanti operano soltanto sul compenso mensile lordo di L. 930.000.
5. Il compenso mensile lordo, di cui ai commi 1 e 2, puo' essere rideterminato, entro il mese di gennaio di ogni triennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale degli ordini dei medici ed in relazione all'incremento del costo della vita, secondo le variazioni degli indici ISTAT, sopravvenuto nell'ultimo triennio.
6. Le tabelle B e C allegate alla presente legge possono essere modificate, in relazione al mutamento delle condizioni di fatto che giustificano l'inclusione della sede nelle tabelle stesse, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.
7. Al medico incaricato, il quale svolge prestazioni sanitarie e medico-legali nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria, e' attribuito un compenso mensile lordo stabilito dalla tabella F allegata alla presente legge".
Art. 2
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2, al medico incaricato non possono essere affidati, nell'ambito dello stesso istituto, i servizi di cui agli articoli 51 e 52, salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 52".
Art. 3
1. Dopo l'articolo 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 39-bis (Indennita' di servizio penitenziario). 1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, ai medici, ai farmacisti ed ai veterinari incaricati, oltre alle indennita' previste dall'articolo 39, spetta una indennita' di servizio penitenziario nella misura mensile lorda di L. 150.000. Ai dirigenti sanitari tale indennita' spetta nella misura mensile lorda di L. 200.000.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' aumentata del 2,50 per cento al compimento di ciascun biennio di permanenza nell'incarico ed e' pensionabile limitatamente al 50 per cento.
3. La quota pensionabile e' corrisposta anche con la tredicesima mensilita'".
Art. 4
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 51 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Ai medici addetti al servizio di guardia non possono essere affidati, nell'ambito dello stesso istituto, i servizi di cui all'articolo 52".
Art. 5
1. Il terzo comma dell'articolo 52 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"In caso di temporanea impossibilita' di garantire la presenza nell'istituto di uno specialista in una determinata branca, l'Amministrazione penitenziaria puo' autorizzare, in via transitoria, il medico incaricato, che sia in possesso della relativa specializzazione, a svolgere le prestazioni specialistiche alle stesse condizioni stabilite per gli specialisti esterni".
Art. 6
1. Le tabelle A, B e C allegate alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle A, B e C allegate alla presente legge.
2. Alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, e' aggiunta la tabella F, allegata alla presente legge.
Art. 7
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 4.204 milioni a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 gennaio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI