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Rifinanziamento della legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per le finalita' di cui all'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15.000 milioni per l'anno 1990.

2. Per le finalita' di cui agli articoli 9 e 10 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e' autorizzato, per la durata indicata nel medesimo articolo 10, commi 1 e 5, un ulteriore limite di impegno di lire 55.000 milioni per l'anno 1990.

3. Per le finalita' di cui all'articolo 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e' autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire 20.000 milioni per l'anno 1990.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 90.000 milioni per l'anno 1990, e in lire 75.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Industria cantieristica ed armatoriale (direttive CEE n. 81/363 e n. 87/167) (compreso un limite di impegno di lire 95 miliardi)".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VIZZINI, Ministro della marina mercantile
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI