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Partecipazione dell'Italia all'iniziativa europea Eureka Audiovisivo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la partecipazione italiana al Segretariato di Eureka Audiovisivo, con sede in Bruxelles e all'Osservatorio audiovisivo europeo, con sede in Strasburgo.

Art. 2

1. Le spese relative all'organizzazione del turno di presidenza italiana del Comitato dei coordinatori nazionali, previsto dal 1› luglio 1990 al 30 giugno 1991, gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

2. Il Ministro degli affari esteri provvede a somministrare le somme occorrenti mediante aperture di credito a favore del funzionario delegato di cui all'articolo 3, comma 2, di importo anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito dall'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n. 386, e successive modificazioni.

3. In relazione all'eccezionalita' dell'evento ed alla necessita' di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi relativi alla organizzazione della presidenza italiana sono eseguiti in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato.
I beni in tal modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio dello Stato. Le somme non impegnate nell'ambito di un esercizio finanziario possono esserlo nell'esercizio successivo.

4. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito relative alle spese per l'organizzazione della presidenza e' presentato, entro nove mesi dalla conclusione del periodo di presidenza, alla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la quale ne curera' l'inoltro alla Corte dei conti.

Art. 3

1. E' istituita, per la durata massima di ventiquattro mesi, una delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana del Comitato dei coordinatori di Eureka Audiovisivo, alla quale spettera' il compito di assolvere agli adempimenti necessari per il buon esito della presidenza stessa.

2. La delegazione di cui al comma 1 e' nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed e' composta da un funzionario del Ministero degli affari esteri, che la dirige e che svolge le funzioni di funzionario delegato di cui all'articolo 2, comma 2, e da un massimo di dieci unita' provenienti da Amministrazioni statali o enti pubblici, tramite distacco o collocamento fuori ruolo.

3. Per l'assolvimento dei compiti istituzionali, il capo della delegazione e' autorizzato a conferire non piu' di cinque incarichi speciali, di durata non superiore a diciotto mesi, rinnovabili una sola volta e comunque da esaurire entro il termine del 30 dicembre 1991. La misura della remunerazione e' stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri correnti nella Pubblica Amministrazione.

Art. 4

1. All'onere derivante dell'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.050 milioni per il 1990, in lire 1.150 milioni per il 1991 ed in lire 350 milioni annui a decorrere dal 1992, si provvede per l'anno 1990 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali", e, per il triennio 1991-1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al suddetto capitolo 6856 per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI