Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Prestazioni
1. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari (ENPAV) corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
2. Esso inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:
a) indennita' una tantum;
b) provvidenze straordinarie.
3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c) del comma 1 e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere a) e d) dello stesso comma.
5. Il trattamento di pensione e' comulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.
Art. 2 Pensione di vecchiaia
1. La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
2. L'assicurato che al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' non possa far valere trenta anni di contribuzione puo' continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
3. La pensione annua e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalle dichiarazioni presentate per gli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.
4. Per il calcolo della media di cui al comma 3 si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).
I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 17.
5. La misura della pensione non puo' essere inferiore a quattro volte il contributo soggettivo minimo di cui all'articolo 11, comma 2, a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.
6. Se la media dei redditi e' superiore a lire 42,3 milioni, la percentuale del 2 per cento di cui al comma 3 e' cosi' ridotta:
a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 42,3 milioni fino a lire 63,4 milioni;
b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 63,4 milioni fino a lire 74,1 milioni;
c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 74,1 milioni.
7. I soggetti che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un supplemento della pensione, al compimento di ogni biennio di iscrizione e di contribuzione, decorrente dal pensionamento o anche prima, in caso di cancellazione dall'albo anche per premorienza.
Ciascun supplemento e' pari per ogni anno alle percentuali di cui ai commi 3 e 6, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del comma 4.
Art. 3 Pensione di anzianita'
1. La pensione di anzianita' e' corrisposta ai soggetti che possono far valere almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione all'Ente.
2. La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente.
3. La pensione e' determinata con applicazione dei commi da 3 a 6 dell'articolo 2.
4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al comma 2, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita' stessa.
Art. 4 Pensione di inabilita'
1. La pensione di inabilita' spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
b) l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione anche non continuativi. Qualora l'inabilita' sia causata da infortunio si prescinde dal requisito della anzianita' minima.
2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tal fine la media del triennio precedente la domanda di pensione di inabilita'.
3. Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma 2, questi deve dimostrare l'entita' dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.
4. La concessione della pensione e' subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed e' revocata in caso di nuova iscrizione.
5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione l'Ente puo', in qualsiasi momento, assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'. La erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.
Art. 5 Pensione di invalidita'
1. La pensione di invalidita' spetta all'iscritto la cui capacita' all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo e per qualsiasi causa sopravvenuta dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresi' concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
2. Sussiste diritto a pensione anche quando la riduzione della capacita' all'esercizio della professione preesista al rapporto assicurativo, purche' vi sia stato aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita' che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacita' lavorativa.
3. La misura della pensione e' pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2.
4. L'Ente accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidita' e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione e' definitiva quando l'invalidita', dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.
5. Il pensionato per invalidita' che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianita' puo' chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi dell'articolo 2 in sostituzione della pensione d'invalidita'.
Art. 6 Norme comuni alle pensioni di inabilita' e di invalidita'
1. Le modalita' per l'accertamento dell'inabilita' e della invalidita' sono stabilite con regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Ente ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 7 Pensioni di reversibilita' ed indirette
1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:
a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta spettante al defunto per il primo figlio, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.
2. Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del quinquennio di cui al comma 3, la pensione di reversibilita' cosi calcolata e' ridotta di un quinto per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi mancanti al compimento del quinto anno.
3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreche' quest'ultimo abbia maturato cinque anni di iscrizione e contribuzione all'Ente. Essa viene calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianita' maturata a tal fine, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b).
4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta'.
Art. 8 Trattamenti a favore degli iscritti pensionati di altri istituti previdenziali
1. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non puo' dar titolo alla maturazione di pensione di inabilita', di invalidita' o indiretta, ma esclusivamente a liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore.
Art. 9 Pagamento delle pensioni
1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilita' di eguale importo.
La tredicesima mensilita' e' pagata nel mese di dicembre.
Art. 10 Erogazioni a titolo assistenziale
1. I provvedimenti assistenziali possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti all'Ente, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dall'Ente e di coloro che abbiano contribuito o contribuiscano all'Ente ai sensi dell'articolo 12 e dei loro familiari.
2. Ad accertare lo stato di bisogno e' competente il consiglio di amministrazione.
3. Il trattamento di assistenza puo' prevedere anche l'erogazione di borse di studio, premi e provvidenze in genere agli iscritti, ai pensionati e ai loro familiari e superstiti con le modalita' stabilite dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio di amministrazione.
Art. 11 Contributo soggettivo
1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:
a) sul reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento;
b) sul reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento.
2. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 1.500.000.
3. Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto i trentadue anni di eta', il contributo minimo di cui al presente articolo e' ridotto alla meta' per l'anno solare di iscrizione e per i due anni successivi.
4. Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti all'Ente e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare all'Ente un contributo di solidarieta' pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.000 annue.
5. Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed e' comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fini dell'applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.