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Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In attesa della legge di riforma dei Ministeri e nel quadro delle previsioni di riordino di cui all'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET).

2. Il CIPET e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. Fanno parte del CIPET, oltre al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del bilancio e della programmazione economica, i Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane.

4. Su invito del Presidente possono altresi' partecipare ai lavori del CIPET altri Ministri interessati agli argomenti oggetto delle sedute. Devono essere chiamati ad intervenire per l'esame di argomenti di rispettivo interesse, senza diritto di voto, i presidenti delle regioni e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Alle sedute del CIPET assistono il Segretario generale della programmazione economica ed il coordinatore del Segretariato del CIPET di cui all'articolo 3, comma 2. Il servizio di segreteria amministrativa per le sedute del CIPET e' assicurato dalla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

6. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, l'attivita' del CIPET e' disciplinata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in via transitoria, secondo le norme vigenti per gli altri Comitati interministeriali operanti nell'ambito del CIPE.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092
, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.

Art. 2

1. Il CIPET, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge al Consiglio dei Ministri e al CIPE in ordine agli indirizzi della politica economica generale, esercita funzioni di informazione, programmazione e coordinamento delle diverse attivita' nel settore del trasporto nelle sue diverse componenti e modalita', ivi compresa la viabilita'. A tal fine:

  1. a) emana direttive per coordinare la programmazione nel settore del trasporto con la programmazione economica generale;

  2. b) emana direttive per coordinare e semplificare le procedure e l'azione delle amministrazioni ed enti pubblici nel settore del trasporto e per garantire l'attuazione del Piano generale dei trasporti;

  3. c) emana direttive per definire gli schemi di convenzione relativi ai progetti integrati nel settore del trasporto, nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali;

  4. d) preliminarmente all'approvazione del Consiglio dei Ministri, esamina, previa istruttoria del Segretariato di cui all'articolo 3, gli schemi dei disegni di legge in materia di trasporto predisposti da singoli Ministri ed esprime parere obbligatorio sulla loro conformita' agli obiettivi del Piano generale dei trasporti;

  5. e) emana direttive per l'adeguamento e il coordinamento, con il Piano generale dei trasporti, dei piani e programmi, anche gia' adottati o in corso di realizzazione, di amministrazioni statali, regionali e locali, nonche' di enti pubblici e di societa', che prevedano interventi comunque incidenti sul settore del trasporto. A tal fine le amministrazioni, enti e societa' di cui sopra trasmettono al Segretariato del CIPET i piani e programmi gia' adottati o in corso di realizzazione e quelli in fase di elaborazione, nonche' tutte le informazioni richieste o comunque ritenute utili. Entro novanta giorni dall'emanazione della direttiva, le amministrazioni, enti e societa' di cui sopra adeguano i piani e programmi formulando, ove necessario, piani attuativi specifici, e li trasmettono al Segretariato del CIPET;1

  6. f) emana direttive, sentito il Segretario generale della programmazione economica, per l'armonizzazione dei criteri di analisi ed elaborazione dei dati statistici in relazione alla predisposizione del Conto nazionale dei trasporti;

  7. g) emana direttive concernenti nuove iniziative legislative e regolamentari in ordine all'adeguamento della politica tariffaria e della disciplina in materia di contributi a soggetti pubblici e privati che operano nel settore del trasporto agli obiettivi del Pi- ano generale dei trasporti;

  8. h) emana direttive per l'elaborazione e l'adeguamento dei piani regionali dei trasporti al Piano generale dei trasporti. A tal fine, le regioni trasmettono al Segretariato del CIPET i piani regionali dei trasporti gia' approvati o in corso di elaborazione, nonche' tutte le informazioni richieste o comunque ritenute utili. Le regioni adeguano i piani regionali dei trasporti entro novanta giorni dall'emanazione della direttiva e li trasmettono al Segretariato del CIPET. Il CIPET valuta la conformita' dei piani regionali dei trasporti agli obiettivi del Piano generale dei trasporti e alle direttive emanate, esprimendo, entro novanta giorni dalla comunicazione del piano regionale, il proprio parere. Decorso inutilmente tale termine, si intende espresso parere favorevole;1

  9. i) provvede con cadenza triennale, sentite le regioni, all'aggiornamento del Piano generale dei trasporti che dovra' indicare per il triennio di riferimento l'ammontare di risorse pubbliche da destinare al finanziamento di interventi nel settore del trasporto rispettivamente di parte corrente e di parte capitale; e' conseguentemente abrogato il secondo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1984, n. 245;

  10. l) esercita, su delega del Consiglio dei Ministri e con riferimento ad esigenze di carattere unitario attinenti alla programmazione economica nel trasporto, nonche' ad impegni derivanti da obblighi internazionali e comunitari, le funzioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente agli interventi di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano generale dei trasporti;

  11. m) valuta la conformita' dei piani e programmi generali, che prevedono interventi comunque incidenti sul settore del trasporto, anche gia' adottati o in corso di realizzazione, di amministrazioni statali e regionali nonche' di enti pubblici e societa', agli obiettivi del Piano generale dei trasporti ed alle direttive emanate ai sensi della lettera e). A tal fine, i piani e programmi generali sono trasmessi al CIPET, che si esprime entro novanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, si intende espresso parere favorevole. Il parere contrario del CIPET determina la sospensione dell'efficacia del piano o programma generale, che si trasmette a tutti gli strumenti e provvedimenti attuativi. Le opere previste dal piano o programma generale su cui il CIPET ha espresso parere contrario non possono usufruire di finanziamenti pubblici;1

  12. n) formula proposte circa l'attivita' di ricerche e studi dell'Istituto superiore dei trasporti - ISTRA S.p.a. e di altri istituti con specifica specializzazione nel settore del trasporto.

2. In fase di predisposizione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio il CIPET emana altresi' direttive ai Ministeri e alle aziende autonome con particolare riferimento alla determinazione delle voci concernenti interventi nel settore del trasporto.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per nuove iniziative legislative per investimenti nei settori del trasporto e della viabilita' vengono iscritti in un unico accantonamento del fondo speciale di conto capitale allegato al disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11- bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Con riguardo a tale accantonamento il CIPET approva un documento, contenente lo schema di utilizzo, oltre che dei detti stanziamenti, anche di quelli compresi in leggi gia' operanti, ad eccezione dei piani gia' formalmente approvati e finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di utilizzo destina una percentuale non inferiore all'1 per cento dell'importo dell'accantonamento ad iniziative di ricerca di base e tecnologica, da attuarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo le previsioni del Piano generale dei trasporti. Lo schema viene allegato alla relazione previsionale e programmatica.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, allo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' allegata una tabella riassuntiva di tutti gli stanziamenti dei titoli I e II degli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato destinati ai settori del trasporto e della viabilita', indicando distintamente, per ciascuno dei settori, in quale stato di previsione della spesa e in quale capitolo di spesa siano iscritti gli stanziamenti medesimi.

Art. 3

1. E istituito, presso il Ministero dei trasporti, il Segretariato del CIPET.

2. Al Segretariato e' preposto un coordinatore nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, previo parere conforme del CIPET. La durata dell'incarico e' stabilita nell'atto di nomina. L'incarico puo' essere revocato con la medesima procedura prevista per la nomina.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Segretariato si avvale di personale comandato da amministrazioni statali, distaccato da enti pubblici o proveniente da societa' operanti nel settore del trasporto, ad esso assegnato, entro il limite complessivo di cinquanta unita', con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CIPET. Il personale addetto al Segretariato puo' percepire, oltre al trattamento economico a carico dell'amministrazione, ente o societa' di provenienza, indennita' o gettoni determinati, nell'ambito delle leggi o decreti vigenti per i dipendenti dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del CIPET.

4. Su proposta del CIPET possono essere chiamati a svolgere funzioni dirigenziali nell'ambito del Segretariato, nel rispetto del limite numerico complessivo di personale indicato dal comma 3, dirigenti statali collocati fuori ruolo per un periodo massimo di cinque anni, con la procedura di cui all'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero esperti assunti con contratto quinquennale di diritto privato.

5. L'articolazione degli uffici del Segretariato e' determinata, su conforme parere del CIPET, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A decorrere dalla data di pubblicazione di tale decreto cessano le funzioni della segreteria tecnica istituita presso il Ministero dei trasporti ai fini dell'approntamento del Piano generale dei trasporti, ed e' abrogato l'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 245.

Art. 4

1. Il Segretariato del CIPET:

  1. a) compie, in raccordo con gli uffici dei Ministeri interessati ai singoli argomenti, il cui eventuale parere e' tenuto a trasmettere al CIPET, l'istruttoria tecnica ed assiste il CIPET nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite;

  2. b) raccoglie, analizza, elabora e conserva i dati e le informazioni tecnico-amministrative concernenti il Piano generale dei trasporti;

  3. c) in collaborazione con gli organi della programmazione economica generale, valuta i progetti previsti dal Piano generale dei trasporti, secondo i criteri dell'analisi costi-benefici e della fattibilita' degli interventi.

2. Il Segretariato del CIPET, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale, qualora sia necessario, di societa' a prevalente partecipazione pubblica quale l'Istituto superiore dei trasporti - ISTRA S.p.a., nonche' di istituti universitari e di enti pubblici di ricerca specializzati nei diversi settori del trasporto.

Art. 5

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi per ciascun anno a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

2. Il CIPET approva annualmente lo schema di piano di riparto delle somme stesse, su proposta del Segretariato.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 giugno 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BERNINI, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI