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Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ai fini del rilascio dei certificati richiesti per l'esportazione dei prodotti agricoli ovvero prescritti da specifiche disposizioni concernenti la commercializzazione, l'utilizzazione o l'ammissione ai benefici dei prodotti medesimi, in attuazione della normativa nazionale o comunitaria ovvero di accordi internazionali, sono istituiti, presso l'Istituto sperimentale agronomico di Bari, sezione operativa periferica di Modena; l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano, sede centrale e sezione operativa periferica di Arezzo; l'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti, sede centrale e sezioni operative periferiche di Barletta, San Severo e Velletri, speciali laboratori di analisi dei prodotti agricoli.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2

1. I posti delle qualifiche funzionali dei ruoli degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, sono aumentati come segue:

  1. a) qualifica funzionale VII, n. 4;

  2. b) qualifica funzionale VI, n. 10;

  3. c) qualifica funzionale IV, n. 14;

  4. d) qualifica funzionale III, n. 4.

2. La tabella C dei ruoli degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 1987, citato, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 3

1. I posti in aumento di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono coperti, nella prima attuazione della presente legge, mediante concorsi per singole qualifiche, riservati al personale assunto con contratto presso i laboratori di analisi per la esportazione, annessi agli istituti di sperimentazione agraria di cui all'articolo 1, entro il 31 dicembre 1988 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alle qualifiche cui appartengono i posti messi a concorso e degli altri requisiti previsti per l'assunzione nel pubblico impiego, prescindendo dal limite massimo di eta'.

2. Ai concorsi riservati previsti dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986.

3. Alla copertura dei posti non coperti a seguito dell'espletamento dei concorsi di cui al comma 1, si provvede mediante pubblici concorsi.

Art. 4

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 3 viene inquadrato in ruolo con effetto dalla data di approvazione della graduatoria del relativi concorsi.

2. Al personale di cui all'articolo 3, comma 1, viene riconosciuta, ai fini economici, un'anzianita' pari alla meta' del servizio prestato per contratto presso i laboratori di analisi per l'esportazione annessi agli istituti di sperimentazione agraria di cui all'articolo 1.

Art. 5

1. Le tariffe da applicare per l'effettuazione delle analisi di cui all'articolo 1, sono determinate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. Gli importi delle tariffe vengono aggiornati ogni anno, con la procedura di cui al comma 1, in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'ISTAT.
L'aggiornamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

3. Per il ritiro dei certificati di analisi richiesti, l'interessato dovra' esibire la ricevuta dell'avvenuto versamento alla competente tesoreria provinciale.

4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e' istituito un apposito capitolo cui affluiscono le riscossioni di cui al presente articolo.

Art. 6

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni per l'anno 1991 e in lire 950 milioni a decorrere dall'anno 1992, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 5.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 giugno 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI