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Partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA), del quale l'Italia fa parte a norma della legge 3 dicembre 1977, n. 885.

2. Ai fini di cui al comma 1 e' stabilito un contributo di L. 17.255.074.000 per il 1990 e di L. 17.255.074.000 per il 1991.

Art. 2

1. All'onere di L. 17.255.074.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991 si provvede, per l'anno 1990, a carico del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali" e, per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parte del predetto accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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