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Contributo straordinario dello Stato all'Accademia della Crusca

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' concesso un contributo straordinario dello Stato, per l'anno 1991, in favore dell'Accademia della Crusca, di lire un miliardo per l'esercizio e lo sviluppo delle attivita' di istituto dell'Accademia medesima e di lire un miliardo per opere di manutenzione straordinaria della sua sede, per il completamento degli impianti, per l'acquisto di apparecchiature elettroniche e informatiche, per lo sviluppo delle banche dati dell'Accademia e delle ricerche connesse.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire due miliardi per l'anno 1991, si provvede quanto a lire un miliardo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Iniziative a favore della cultura" e quanto a lire un miliardo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Contributo straordinario dello Stato all'Accademia della Crusca".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro per i beni culturali e ambientali
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI