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Contributi per le celebrazioni del cinquecentenario di Piero della Francesca e di Lorenzo il Magnifico, per istituti musicali e accademie di belle arti, nonche' per la catalogazione di archivi di notevole interesse storico

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'effettuazione di interventi, diretti o indiretti, di restauro del patrimonio architettonico, artistico-storico, bibliografico e archivistico e per attivita' scientifiche e culturali connessi alla figura e all'opera di Piero della Francesca, nel cinquecentenario della sua morte, e' concesso al Comitato nazionale costituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, e successive modificazioni, un contributo di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alle quali e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Art. 2

1. Per l'effettuazione di interventi, diretti o indiretti, di restauro del patrimonio architettonico, artistico-storico, bibliografico e archivistico e per attivita' scientifiche e culturali connessi alla figura e all'opera di Lorenzo il Magnifico, nel cinquecentenario della sua morte, e' concesso al Comitato nazionale costituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1989, e successive modificazioni, un contributo di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

Art. 3

1. Al Ministero della pubblica istruzione sono assegnate le somme di lire 3.500 milioni per l'anno 1991 e di lire 4.000 milioni per l'anno 1992, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso, per l'erogazione di contributi ad istituti musicali pareggiati in ragione della loro importanza storica e culturale, alla Scuola di musica di Fiesole nonche' alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Genova, Perugia e Ravenna. I contributi sono ripartiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 4

1. E' autorizzata la spesa di lire 1.400 milioni per l'anno 1991, di lire 1.900 milioni per l'anno 1992 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1993 per l'erogazione di contributi straordinari agli istituti storici di importanza nazionale aventi personalita' giuridica o comunque costituiti con atto pubblico registrato, il cui archivio sia stato dichiarato di notevole interesse storico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, per la realizzazione di progetti di inventariazione, catalogazione e restauro dell'archivio presentati dagli istituti stessi. I contributi sono assegnati con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali.

Art. 5

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a lire 7.900 milioni per l'anno 1991, a lire 8.900 milioni per l'anno 1992 e a lire 4.500 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Iniziative a favore della cultura".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 luglio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI