Istituzione in Taranto di una sezione distaccata della corte di appello di Lecce e di una sezione di corte d'assise di appello
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituita, in Taranto, una sezione distaccata della corte di appello di Lecce, con giurisdizione sul circondario del tribunale di Taranto.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Art. 2
1. E' istituita in Taranto una sezione della corte di appello di Lecce in funzione di corte d'assise di appello, nella cui circoscrizione e' compreso il circolo della corte d'assise di Taranto.
Art. 3
1. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato a determinare con apposito decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui agli articoli 1 e 2, rivedendo le piante organiche degli altri uffici, nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero di grazia e giustizia. In ogni caso gli altri oneri correnti connessi al primo impianto e all'attivazione delle predette sezioni devono essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del predetto Ministero.
Art. 4
1. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato a stabilire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2.
Art. 5
1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello, alla corte d'assise d'appello ed al tribunale per i minorenni di Lecce ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente della sezione distaccata della corte d'appello di Lecce con sede in Taranto, della sezione della corte d'appello di Lecce con sede in Taranto in funzione di corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni di Taranto, sono devoluti alla cognizione di questi uffici.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione e' stato notificato a tutte le parti, agli affari di volontaria giurisdizione gia' in corso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI