Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nei confronti del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, fatta salva la parita' di trattamento retributivo riconosciuta dalle vigenti disposizioni nell'ambito dell'ordine di appartenenza, e' esclusa la valutazione di elementi retributivi derivanti da posizioni personali di stato, ovvero spettanti per effetto di incarichi o funzioni non aventi carattere di generalita', ovvero derivanti dal mantenimento di piu' favorevoli trattamenti economici comunque conseguiti in settori diversi dalle carriere dirigenziali dell'Amministrazione dello Stato o equiparate, ovvero dalle carriere di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.
2. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, rendono non ulteriormente valutabile ogni altra anzianita' prevista dall'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425.
3. Nel caso di accesso a carriere di magistratura mediante concorso di primo grado, non si applicano i trattamenti di maggior favore eventualmente in godimento, previsti dall'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869.
4. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza, di cui all'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianita' di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo previsto dall'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, e' determinato con esclusivo riferimento alle anzianita' minime richieste dall'ordinamento di appartenenza o, laddove non previste, alle effettive anzianita' di servizio.
6. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle stabilite dal comma 4, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.
Art. 2
1. Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonche' ai procuratori ed avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1 luglio 1983, sono riliquidate sulla base delle misure stipendiali vigenti, in applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, alla data del 1 luglio 1983, con esclusione degli adeguamenti periodici di cui al comma 2. La riliquidazione ha decorrenza dal 1 gennaio 1988. Si applica la disposizione del comma 6 dell'articolo 1.
2. In ogni caso, gli adeguamenti periodici previsti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per il personale in servizio non sono computati ai fini delle riliquidazioni di trattamenti pensionistici in godimento.
Art. 3
1. La disposizione transitoria di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, trova applicazione nei confronti del personale di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, limitatamente al biennio successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge 13 aprile 1988, n. 117, e non modifica l'ordine di anzianita' del medesimo personale.
2. Al relativo onere finanziario, valutato per gli anni 1989, 1990 e 1991, rispettivamente, in lire 6,7 milioni, 68,7 milioni e 63,5 milioni, si provvede mediante l'indisponibilita' di due posti per tre anni nelle qualifiche di consigliere, primo referendario e referendario di cui alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186.
Art. 4
1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 dei decreti-legge 24 marzo 1989, n. 102, 26 maggio 1989, n. 191, 26 luglio 1989, n. 260, e 23 settembre 1989, n. 326.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Courmayeur - Valle d'Aosta, addi' 8 agosto 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
GASPARI, Ministro per la
funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI