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Interventi straordinari a favore degli Enti autonomi teatro comunale dell'opera di Genova, teatro regio di Torino, teatro dell'opera di Roma e teatro La Fenice di Venezia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In relazione all'avvenuta ricostruzione del teatro "Carlo Felice" di Genova e' assegnato all'Ente autonomo teatro comunale dell'opera di Genova un contributo straordinario di lire 27 miliardi per l'anno 1991.

Art. 2

1. In relazione alla celebrazione del duecentocinquantesimo anniversario della fondazione del teatro regio di Torino recentemente ricostruito, del cinquantesimo anniversario della stagione lirica alle Terme di Caracalla e del bicentenario della fondazione del teatro La Fenice di Venezia, sono assegnati agli Enti autonomi teatro regio di Torino, teatro dell'opera di Roma e teatro La Fenice di Venezia contributi straordinari rispettivamente di lire 7 miliardi, di lire 3 miliardi e di lire 3 miliardi per l'anno 1991.

Art. 3

1. I contributi straordinari di cui agli articoli 1 e 2 non concorrono a formare il reddito degli enti beneficiari agli effetti delle vigenti norme fiscali e tributarie e non possono essere utilizzati per coprire maggiori spese derivanti da accordi sindacali aziendali.

Art. 4

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 40 miliardi nel 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 ottobre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI