Istituzione del giudice di pace
Testo vigente
Capo I. Del giudice di pace
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Istituzione e funzioni del giudice di pace
1. E' istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.
2. L'ufficio del giudice di pace e' ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario.
Art. 2 Sede e circondario degli uffici del giudice di pace
1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate. Con le medesime modalita' possono essere costituiti in un unico ufficio due o piu' uffici contigui. Nel decreto e' designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.17
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 4-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 8-bis
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1999, N. 468
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116