Istituzione del giudice di pace
Testo vigente
Capo I. Del giudice di pace
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Istituzione e funzioni del giudice di pace
1. E' istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.
2. L'ufficio del giudice di pace e' ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario.
Art. 2 Sede e circondario degli uffici del giudice di pace
1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate. Con le medesime modalita' possono essere costituiti in un unico ufficio due o piu' uffici contigui. Nel decreto e' designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.17
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 4-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 8-bis
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1999, N. 468
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 10-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 10-ter
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 10-quater Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati
1. Nelle ipotesi di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 e al comma 4 dell'articolo 9, i rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte di appello, iscritti all'albo professionale relativo al circondario in cui esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione del consiglio giudiziario, sono sostituiti da rappresentanti supplenti iscritti all'albo professionale relativo ad un diverso circondario.
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116, COME MODIFICATO DAL D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113
Art. 12 Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario
1. Le funzioni di cancelleria presso il giudice di pace sono esercitate dal personale di cancelleria appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia inquadrato nella I qualifica dirigenziale e nella IX, VIII, VII, VI, V, IV e III qualifica funzionale.
2. L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente di n. 6.059 unita' di cui:
a) 12 della I qualifica dirigenziale;
b) 84 della IX qualifica funzionale;
c) 840 dell'VIII qualifica funzionale;
d) 1.495 della VI qualifica funzionale;
e) 802 della V qualifica funzionale;
f) 1.604 della IV qualifica funzionale;
g) 1.222 della III qualifica funzionale.
3. L'organico relativo al personale degli uffici notificazioni e protesti viene aumentato complessivamente di n. 1.360 unita' di cui:
a) 240 della VII qualifica funzionale;
b) 480 della VI qualifica funzionale;
c) 640 della V qualifica funzionale.
4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, si provvede a stabilire la dotazione organica del personale dei singoli uffici del giudice di pace.
5. Alla copertura dei posti di organico di cui al comma 4 si provvede mediante immissione in ruolo con priorita' del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, e che tengano conto dei profili professionali e dei requisiti previsti per l'accesso alle corrispondenti categorie del personale dell'amministrazione giudiziaria gia' in ruolo.
6. Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal comma 3 si provvede mediante immissione in ruolo con priorita' dei messi di conciliazione non dipendenti comunali, purche' in possesso del decreto di nomina rilasciato dal presidente del tribunale anteriormente alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalita' consistenti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.
Art. 13 Notificazione degli atti
1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi al procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di appartenenza.
2. Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di messi del giudice di pace, si applicano, limitatamente al servizio di notificazione, le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.