Adesione della Repubblica italiana allo statuto del gruppo internazionale di studio sul rame, adottato il 24 febbraio 1989 dalla conferenza delle Nazioni Unite 1988 sul rame, e sua esecuzione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire allo statuto del gruppo internazionale di studio sul rame, adottato il 24 febbraio 1989 dalla conferenza delle Nazioni Unite 1988 sul rame.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data allo statuto di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto al punto 22 dello statuto stesso.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 48 milioni a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI