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Adesione della Repubblica italiana allo statuto del gruppo internazionale di studio sullo stagno, adottato il 7 aprile 1989 dalla conferenza delle Nazioni Unite 1988 sullo stagno, e sua esecuzione

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire allo statuto del gruppo internazionale di studio sullo stagno, adottato il 7 aprile 1989 dalla conferenza delle Nazioni Unite 1988 sullo stagno.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data allo statuto di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto al punto 21 dello statuto stesso.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 27 milioni a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI